RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.V O’SULLIVAN McCARTHY MUSSEL DEVELOPMENT LTD comma IRLANDA 7 GIUGNO 2018, RIC.44460/16 ONERE DI CONFORMARSI ALLE NORME DELL’UE INADEMPIMENTO DI UNO STATO DANNI ALL’ECONOMIA LOCALE MANCATO INDENNIZZO. Ignorantia non excusat lo Stato e le società devono conformarsi agli oneri imposti dall’UE. L’interessata è una società che si occupa di miticoltura raccoglieva in una baia le larve di cozze” per poi coltivarle. Dal 2008 gli fu vietato perché la CGUE, con la EU C 2007 780, C-418/04, aveva dichiarato che l’Irlanda, non avendo effettuato le valutazioni dell’incidenza dell’acquacoltura nelle zone protette, era venuta meno agli oneri imposti dalle Direttive 79/409/CEE conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” . Questi limiti gli impedirono di svolgere la sua attività causandole gravi perdite economiche vani tutti i ricorsi. Nessuna violazione degli artt. 6 e 1 protocollo 1 Cedu la protezione dell’ambiente ed il dovere dello Stato di adeguarsi alle norme dell’UE sono due fini legittimi che giustificano dette restrizioni. L’imprenditore e la società stessa avrebbero dovuto sapere che l’onere di conformarsi ai doveri imposti dall’UE avrebbe potuto incidere sui loro affari. Lo Stato ha attuato un giusto equilibrio tra gli interessi collettivi e la protezione di quelli individuali, senza far gravare un peso eccessivo sulla ricorrente. Sul tema EU C 1996 79 e Conclusioni EU C 2018 391,C-234 del 5/6/18 sull’obbligo o meno di revisionare un processo penale in caso di violazione della Cedu Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC] del 2012 e Malik c. Regno Unito del 13/3/12. SEZ. II FATIH E MERVE NISA Ç AKIR comma TURCHIA 5 GIUGNO 2018, RIcomma 54558/11 RCA SINISTRO MORTALE ASSENZA DI MISURE DI SICUREZZA STRADALE RESPONSABILITÀ DELLO STATO MANCATO INDENNIZZO. Lo Stato deve garantire la sicurezza delle strade e mezzi efficaci per l’indennizzo delle vittime dei sinistri. Mentre il marito primo ricorrente era al volante della macchina, nell’effettuare una curva stretta, ne perse il controllo e piombò in un canale di calcestruzzo vuoto. La moglie morì e la figlia l’altra ricorrente rimase lievemente ferita. Entrambi denunciarono l’assenza di misure di sicurezza stradale non era stato riparato il guard-rail che avrebbe potuto attutire l’impatto e probabilmente evitare la morte della donna. Lamentarono anche l’iniquità delle procedure giudiziarie non furono presi in considerazione, per rigettare le loro richieste, i rapporti sul sinistro, l’incidenza di eventuali problemi al manto stradale e non fu ordinata una CTU per ricostruirne la dinamica. Violato l’art. 2 Cedu sotto il suo profilo procedurale il sistema giudiziario turco di fronte a questo discutibile caso, in cui è chiara la negligenza delle autorità interne nel mettere in sicurezza la strada in cui è avvenuto il sinistro, non è stato in grado di fornire una risposta adeguata alle vittime nel rispetto degli obblighi procedurali imposti dall’art. 2. Infatti lo Stato ha chiari obblighi di prevenzione e protezione deve evitare rischi all’incolumità altrui e parimenti ha il dovere di fare luce, in modo rapido, efficace ed efficiente sulle circostanze del sinistro. Non spetta alla CEDU stabilire se e quali misure adottare per la sicurezza della strada né adottare mezzi efficaci per indennizzare le vittime e punire i colpevoli. Nella fattispecie lo Stato ha messo in cartello che indicava una curva pericolosa e collocato una crush bar ” solo dopo il sinistro mortale e, malgrado che le vittime non avessero mai contestato il loro concorso di colpa, non ha adottato misure per ascrivere la responsabilità per negligenze alle preposte autorità interne né per condannarle al dovuto indennizzo. Sul tema Ciechońska c. Polonia del 14/6/11 e Dodov c. Bulgaria del 17/1/08.