RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 360, C-306/17 31 MAGGIO 2018 TUTELA DELL’IMMAGINE PUBBLICAZIONE SU YOUTUBE DI FOTO E VIDEO MANCATO CONSENSO DELL’INTERESSATO COOPERAZIONE GIUDIUZIARIA IN MATERIA CIVILE. Competenza giurisdizionale – Competenze speciali – Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. L’art. 8, punto 3, del regolamento UE n. 1215/2012 competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell’ambito di una situazione in cui un’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente per il motivo che sono state effettuate foto e riprese video a sua insaputa, è adita in via riconvenzionale da parte del convenuto con una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, segnatamente per i limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale, qualora l’esame della domanda riconvenzionale richieda la valutazione, da parte della suddetta autorità giurisdizionale, della liceità dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle sue pretese. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2018 50 e 2016 763 nelle rassegne del 2/2/18 e 14/10/16. EU C 2018 344, C-370/16 30 MAGGIO 2018 PRIVILEGI ED IMMUNITÀ DELL’UE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ITALIA. Privilegi e immunità dell’UE –Necessità o meno di un’autorizzazione preventiva della Corte – Fondi strutturali – Contributo finanziario dell’UE – Procedimento di pignoramento presso un’autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo. L’art. 1, ultimo periodo, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’UE dev’essere interpretato nel senso che la preventiva autorizzazione della Corte CGUE, nda non è necessaria qualora un terzo avvii un procedimento di pignoramento di un credito presso un organismo di uno Stato membro che abbia a sua volta un debito corrispondente nei confronti del debitore del terzo, beneficiario di fondi concessi per l’esecuzione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo FSE . Un privato cittadino era creditore di una ditta che, a sua volta, era beneficiaria di fondi strutturali elargiti dalla Regione Lombardia. Adì, perciò, il Tribunale di Novara per escutere queste somme con un pignoramento presso terzi. Il Tribunale, nel dubbio se fosse necessaria o meno la previa autorizzazione della CGUE, ha sollevato questa pregiudiziale. Il principio di diritto sopra enunciato deriva dal fatto che le disposizioni del regolamento n. 1083/2006 riguardano il rapporto tra la Commissione e lo Stato membro, ma non creano alcun nesso diretto tra gli importi versati allo Stato membro attingendo da un Fondo come il FSE, da un lato, e le autorità designate dallo Stato membro per gestire gli interventi finanziati e i beneficiari finali, dall’altro . Sul tema EU C 2015 670 e 2009 529. Sempre relativa all’Italia si vedano le odierne EU C 2018 370, C-259 e 260/16 sui servizi postali forniti da società che svolgono attività di autotrasportatore, di spedizioniere e di corriere espresso e EU C 2018 358, C-251/17 sull’esosa multa comminataci per le infrazioni alla Direttiva 91/271 sul trattamento delle acque reflue urbane.