RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 320, C-147/16 17 MAGGIO 2018 TUTELA DEI CONSUMATORI - CLAUSOLE VESSATORIE - RILEVABILITÀ D’UFFICIO. Verifica d’ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE - Nozione di professionista” – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio. La direttiva 93/13/CEE clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori dev’essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d’ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d’ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva e, se del caso, la natura eventualmente abusiva di detta clausola. Fatte salve queste verifiche, l’art. 2, lett. c , dev’essere interpretato nel senso che un istituto di libero insegnamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, dev’essere considerato, nell’ambito di tale contratto, un professionista ai sensi di tale disposizione, cosicché detto contratto rientra nel suo ambito di applicazione. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati analizzati nelle note alle EU C 2016 98 e 283 nei quotidiani del 19/2 e 21/4/16. EU C 2018 204, C-533/16 21 MARZO 2018 IVA - DETRAZIONI E RIMBORSI - LIMITI. Diritto alla detrazione dell’IVA – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso – Modalità di esercizio di tali diritti –Termine di decadenza – Principio della neutralità fiscale – IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – Diniego del diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni. Il diritto dell’UE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, – nelle quali l’imposta sul valore aggiunto IVA è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – è negato il diritto al rimborso dell’IVA, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso. La CGUE ribadisce la discrezionalità, entro certi limiti, degli Stati nell’imporre restrizioni al diritto alle detrazioni ed al rimborso dell’IVA previste dalle Direttiva 2008/9 e 2006/112/CE per perseguire il fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. È lecito il termine di decadenza e negare, quindi, tale refusione all’interessato, se sono rispettati i principi di equivalenza è previsto per analoghi diritti fiscali regolati dal diritto interno e dell’UE ed effettività non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla detrazione . Questo diritto va esercitato, in linea di principio, nel corso dello stesso periodo in cui tale diritto è sorto, ossia nel momento in cui l’imposta diviene esigibile . Nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate dalle normative nazionali, tuttavia, l’interessato può essere autorizzato ad esercitarlo anche se non ha chiesto il rimborso in questo lasso di tempo, come nella fattispecie, purchè abbia ottemperato alle condizioni formali e sostanziali previste dagli artt. 178, 220-236 e 238-240 D. 2006/112 cessione di beni o servizi regolarmente fatturata , rispettate nella fattispecie la ditta ricorrente aveva avviato una procedura di regolarizzazione. Sul tema EU C 2017 775, 2016 691 e 614.