RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V WOLLAND comma NORVEGIA 17 MAGGIO 2018, RIcomma 39731/12 SEGRETO PROFESSIONALE - SEQUESTRO DI DATI E DOCUMENTI - AVVOCATO RADIATO DALL’ALBO. Intercettazioni legali se i ritardi nella loro produzione sono ascrivibili all’interessato. Dopo la radiazione dall’albo e l’interdizione dall’esercizio della professione forense, il Tribunale della città, accusando un avvocato di favoreggiamento e frode, ordinò la perquisizione presso lo studio e l’abitazione dove furono sequestrati documenti, PC ed altri supporti per la conservazione dei dati. L’avvocato invocò il segreto professionale ma i ricorsi furono vani. La CEDU non ha ravvisato deroghe all’articolo 8 Cedu il segreto professionale e le garanzie riconosciute al legale da quanto si evince permangono anche in caso di radiazione sono soggette a severi controlli e possono essere limitate nel caso in cui il professionista sia coinvolto in un crimine e nell’ambito della lotta al riciclaggio del denaro, come nella fattispecie. Inoltre le leggi interne possono prevederne ulteriori come eseguire la perquisizione in presenza di un rappresentante dell’ordine professionale. Non si può ravvisare nella fattispecie alcuna interferenza arbitraria che oltrepassi quanto necessario in una società democratica le autorità interne hanno rispettato queste garanzie e le regole procedurali Pc e hard disk gli sono stati restituiti dopo 2 giorni . Il ricorrente aveva rinunciato ad impugnare l’ordine del Tribunale e con continui ricorsi aveva rallentato la prima di fase di vaglio dei numerosi documenti sequestrati volta a discernere quelli segretati da quelli utili all’indagine penale. Infine questi ritardi non si ravvisavano nelle fasi successive della procedura ed in ogni momento aveva potuto esercitare i suoi diritti alla difesa. Sul tema Paradiso e Campanelli c. Italia [GC] e MN e altri v. San Marino nel quotidiano del 5/1/17 e nella rassegna del 10/7/15. SEZ. IV UNIFAUN THEATRE PRODUCTION LIMITED ED ALTRI comma MALTA 15 MAGGIO 2018, RIC.37326/13 TUTELA DELLA DIGNITÀ ALTRUI - PIECE TEATRALE - PERVERSIONI SESSUALI - CENSURA. Nessuna censura se i criteri del divieto non sono chiari, noti e trasparenti sin dall’inizio. I ricorrenti sono la società proprietaria del teatro ed altre quattro persone. La ditta voleva mettere in scena la pièce Stitching del drammaturgo scozzese Anthony Neilson e si rivolse, perciò, all’apposita Commissione per far mettere l’avviso che l’opera era rivolta ad un pubblico adulto visto che rappresentava relazioni tumultuose tra uomo e donna . La Commissione la vietò poiché denigrava la dignità delle donne e dei minori, era oggetto di allusivi atti pedofili, offendeva le vittime di Aushwitz e glorificava perversioni sessuali . Vani i ricorsi. Violato l’articolo 10 Cedu non c’è certezza del diritto perché le linee guida sulla classificazione degli spettacoli e dei film, che prevedono il divieto di visione per fasce d’età analogo al nostro parental control e sono state rese note solo alla prima udienza del gravame della censura totale. Non erano, perciò, accessibili al pubblico, la legge che regolava la materia era contorta e non chiara, la procedura seguita per adottare il divieto assoluto era irregolare manca, quindi, una base legale che giustifichi l’interferenza nella libertà d’espressione dei ricorrenti. Riconosciuto un risarcimento complessivo danni, spese ed oneri accessori pari a euro 20.000. Sul tema Orlandi e altri c. Italia del 14/12/17, Ahmet Yıldırım c. Turchia del 2012 e Maestri c. Italia [GC] del 2004.