RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III STOMAKHIN comma RUSSIA 9 MAGGIO 2018, RIcomma 52273/07 LIBERTÀ D’INFORMAZIONE E DI OPINIONE CRITICA POLITICA NEWSLETTER LIMITI. La libertà d’espressione può essere limitata solo per bisogni sociali urgenti . Il ricorrente scrisse alcuni articoli sul conflitto in Cecenia contenenti sue libere opinioni sugli eventi politici russi, diffusi in una newsletter. Fu accusato di apologia del terrorismo e di minare la sicurezza sociale e nazionale le Corti interne lo condannarono, perciò, a 5 anni di carcere, sostenendo che avesse invitato i lettori a compiere atti di estremismo, incitandoli all’odio ed alla violenza . Violato l’art. 10 Cedu la condanna del ricorrente costituisce un’ingerenza arbitraria non necessaria in una società democratica, anche se alcune dichiarazioni hanno oltrepassato il limite della critica consentita. Infatti ai sensi delle Raccomandazioni 97/20 e 15/15 sull’incitamento all’odio, sul razzismo e l’intolleranza, emesse dal Consiglio dei Ministri del COE, gli Stati devono, da un lato, contrastare l’odio sanzionando penalmente i colpevoli e dall’altro devono prestare un'attenta considerazione al diritto dell'indagato alla libertà di espressione, dato che l'imposizione di sanzioni penali costituisce in generale una grave interferenza con tale libertà. I tribunali competenti dovrebbero, quando impongono sanzioni penali a persone condannate per reati di incitamento all'odio, assicurare il rigoroso rispetto del principio di proporzionalità . Nella fattispecie non sono stati rispettati questi principi cardine poiché i tribunali non hanno saputo addurre motivi sufficienti e pertinenti a giustificare tali limiti alla libertà d’espressione e non hanno saputo provare i bisogni sociali urgenti , quali la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e pubblica. La gravità della pena era tale da avere un effetto dissuasivo l’interferenza era, quindi, illegittima e non conforme ai dettami dell’art. 10. Sul tema Dmitriyevskiy c. Russia del 3/10/17, Belge v. Turchia del 6/12/16 e Morice v. Francia [GC] nella rassegna del 24/4/15. SEZ. III TKACHENKO comma RUSSIA 20 MARZO 2018, RIcomma E 28046/05 TUTELA DELLA PROPRIETÀ ESPROPRIAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE INTERNE. Non rispettare le regole sull’espropriazione viola il diritto di proprietà dell’interessato. Le autorità giudiziarie convalidarono la richiesta di un imprenditore privato di espropriare la casa dei ricorrenti, per demolirla e costruirci un palazzo di 10 piani. L’imprenditore offriva loro in cambio la proprietà di una nuova casa da lui appositamente acquistata. La CEDU ha ravvisato una deroga all’art. 1 protocollo 1 Cedu le autorità interne non hanno rispettato le dettagliate norme procedurali sull’espropriazione. Infatti i proprietari dovevano essere avvisati con un anno d’anticipo sull’espropriazione circa la possibilità ed i termini per riscattare il bene, le autorità avrebbero dovuto raggiungere un accordo con loro su questi punti ed in caso di rifiuto, trascorsi due anni dalla notifica dell’espropriazione, agire contro di loro. Nella fattispecie hanno violato queste norme volte ad offrire certe garanzie ai proprietari, commettendo, così, una grave ingerenza nei diritti economici e di proprietà dei ricorrenti che sono stati indennizzati con €5000. Sul tema Murray c. Olanda [GC] del 2016 e Guiso-Gallisay c. Italia dell’8/12/05.