RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 295, C-574/15 2 MAGGIO 2018 TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UE - REATI FISCALI - SANZIONI - ITALIA. La diversa soglia di rilevanza penale prevista per l’omesso versamento dell’IVA e delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi è compatibile col diritto dell’UE? Il combinato disposto della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’IVA e degli artt. 4§ .3 e 325 § .1 deve essere interpretato nel senso che queste norme non ostano a una normativa nazionale che prevede che l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l’importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a € 250.000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a € 150.000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi. La pregiudiziale risolta dalla CGUE era stata sollevata dal Tribunale di Varese adito dal PG per chiedere la condanna del titolare di una ditta ad una multa per omesso versamento dell’IVA. La CGUE ribadisce che i contestati artt. 13, comma d.lgs. n. 471/1997, 10- bis e ter d.lgs. n. 74/2000, così come modificato dal d.lgs. n. 158/2015, rispettano i principi di equivalenza e di effettività e sono, perciò, compatibili col diritto dell’UE. Infatti, gli Stati, nella loro discrezionalità, hanno l’onere di adottare tutte le misure ed i mezzi atti contro le frodi ed altre attività che ledano gli interessi finanziari dell’UE comprese la lotta all’evasione ed elusione fiscale e di adottare sanzioni effettive, efficaci e dissuasive come quelle in esame. Sul tema, anche circa il rispetto del ne bis in idem EU C 2018 192,193 e 197 e lo speciale a firma dell’avv. Minnella pubblicato nell’apposita sezione. EU C 2018 138, C-558/16 1 MARZO 2018 SUCCESSIONI E CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO - INDICAZIONE QUOTE. È possibile indicare nel certificato successorio la quota del coniuge superstite? L’articolo 1 § .1 Regolamento UE n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite. Nella fattispecie una vedova si era vista rifiutare, sostenendo che esulasse dal diritto successorio, questo certificato che voleva usare per tutelare i suoi diritti su un bene sito in Svezia, su cui i coniugi avevano un regime di comunione per i soli incrementi patrimoniali. In questi casi la legge tedesca prevede un incremento della quota di legge a favore della vedova. La sua ratio è ripartire in modo forfettario i beni acquisiti durante il matrimonio, compensando la situazione di svantaggio risultante dall’interruzione del regime legale di comunione limitata agli incrementi patrimoniali a causa del decesso del coniuge, evitando in tal modo di dover determinare con precisione la composizione e il valore del patrimonio all’inizio e alla fine del matrimonio . Ergo, stabilendo il quantum della quota spettante alla vedova, rientra nei casi previsti dall’articolo 1 § .2 successione a causa della morte del coniuge del Regolamento. Sul tema EU C 2017 755 nella rassegna del 13/10/17.