RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II SADRETTIN GULER comma TURCHIA 23 APRILE 2018, RIcomma 56237/08 LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE E DI RIUNIONE - TUTELA DEL LAVORO – ASSENTEISMO - PRIMO MAGGIO. Lecito assentarsi dal lavoro per partecipare all’attività sindacale. Un pubblico impiegato e membro di un sindacato organizzò una manifestazione per la festa del lavoro e vi si recò senza il permesso dal datore. Subì, perciò, la sanzione disciplinare dell’ammonimento. Vani i ricorsi. La CEDU ha ravvisato la deroga agli articolo 11 e 13 Cedu il primo maggio è una data iconica per tutti i lavoratori, tutelata a livello internazionale, mentre in Turchia commemora una strage di lavoratori/manifestanti del 1977. L’evento cui partecipò il ricorrente era stato pubblicizzato con ampio anticipo, perciò la sanzione disciplinare ha l’effetto di dissuadere i lavoratori a parteciparvi ed ad esercitare i propri diritti sindacali è un eccessivo limite alla libertà di riunione ex art. 11 non previsto dalla legge e da una società democratica. A tal proposito, sempre nel condannare queste repressioni da parte della Turchia, la CEDU Akarsubasi ed AlÇ iÇ ek c. Turchia del 23/1/18 ha recentemente ribadito come la libertà di riunione/manifestazione sia strettamente connessa a quella di opinione i manifestanti possono affiggere sui muri del luogo di lavoro in quel caso una scuola cartelli che segnalino lo sciopero/manifestazione in corso, perché non disturbano le attività lavorative, non irritano la sensibilità pubblica e non incitano all’odio. La legge interna poi non riconosce rimedi per impugnare queste sanzioni. Sul tema İsmail Sezer c. Turchia nella rassegna del 27/3/15. SEZ. I CHATZISTAVROU comma GRECIA 1 MARZO 2018, RIcomma 49582/14 TORTURA - AGGRESSIONE DA PARTE DI UN POLIZIOTTO - OMISSIONE DI SOCCORSO. Non è stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che sia stata maltrattata dal poliziotto con cui aveva passate acredini. La protagonista della vicenda fu aggredita all’uscita dal Tribunale penale da un poliziotto, incaricato di mantenere l’ordine all’interno della Corte, contro il quale aveva già sporto due querele, anni prima dei fatti in esame, per alcuni illeciti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Lo denunciò per lesioni gravi braccio rotto e trauma cranico e si costituì parte civile lamentando non solo di aver subito un trattamento inumano e degradante, ma anche la superficialità delle indagini svolte dalle autorità interne. In sede penale e disciplinare, però, le Corti assolsero con formula piena il poliziotto, non essendo possibile attribuirgli alcuna responsabilità e dimostrare la commissione di detti atti. La CEDU ha escluso una violazione dell’art. 3 Cedu sotto i profili processuale e materiale. Lo Stato ha la giurisdizione su tutte le questioni attinenti la difesa dei diritti e delle libertà fondamentali codificate dalla Cedu e questi doveri di tutela sono tanto più stringenti quando poliziotti od altre figure statali equivalenti sono accusati di maltrattamenti e trattamenti inumani/degradanti. Infatti questi, godendo di una semi impunità, potrebbero calpestare i diritti delle persone sottoposte al loro controllo. Il fine dell’art. 3 è quello di condurre indagini rapide, adeguate, individuare e punire i colpevoli di tali atti aspetto processuale . Fu anche messa in discussione la credibilità della ricorrente ferite incompatibili con gli asseriti strattonamenti e percosse , circostanza che causò molti rinvii, ma le testimonianze scagionarono l’accusato. Tutto ciò, da un lato, dimostra che le indagini hanno rispettato i criteri fissati dall’art. 3 escludendo, dall’altro, un trattamento inumano ai sensi dello stesso aspetto sostanziale . Per correttezza dell’informazione si noti che alcuni giudici della commissione disciplinare, in un parere dissenziente, hanno sollevato dubbi su possibili pressioni della polizia sui testimoni per indurli a scagionare il collega. Sul tema Labita c. Italia [GC] del 2000, Bouyid c. Belgio [GC] del 26/9/15 Cestaro c. Italia nella rassegna del 10/4/15.