RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 282, C-34/17 26 APRILE 2018 TUTELA GIURISDIZIONALE RECUPERO CREDITI FISCALI-RECIPROCITÀ. Diritto a un ricorso effettivo art. 47 Carta di Nizza – Possibilità per l’autorità adita di rifiutare l’assistenza al recupero sulla base del rilievo che il credito non è stato notificato correttamente . Il combinato disposto degli artt. 47 Carta di Nizza e 14 § § .1 e 2 Direttiva 2010/24/UE assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’autorità di uno Stato membro rifiuti l’esecuzione di una domanda di recupero riguardante un credito relativo a una sanzione pecuniaria inflitta in un altro Stato membro, come quello oggetto del procedimento principale, sulla base del rilievo che la decisione che infligge tale sanzione non è stata correttamente notificata all’interessato prima che la domanda di recupero fosse presentata alla succitata autorità in applicazione di detta direttiva. Il caso è relativo ad un camionista irlandese fermato alla dogana greca perché, oltre al carico dichiarato olio d’oliva , era stato trovato in possesso di migliaia di pacchetti di sigarette fu denunciato e punito per contrabbando e presentazione di dati fiscali fittizi. I principi sottesi alla fattispecie sono stati già codificati dalla EU C 2018 27, 2015 471 e 2018 27 e CEDU Avontis c. Lettonia nelle rassegne del 9/2/18, 31/7/15 e 27/5/16. È analoga alle odierne EU C 2018 280, 281 e 291 C-233-237/16 sulla compatibilità delle imposte regionali spagnole gravanti sui grandi stabilimenti commerciali anche stranieri per la tutela dell’ambiente e della pianificazione territoriale. EU C 2018 157, C-52 E 113/16 6 MARZO 2018 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI DIRITTI REALI SU TERRENI AGRICOLI LIMITI DISCRIMINAZIONE. Diritti di usufrutto su terreni agricoli– Normativa nazionale che riserva ai soli familiari prossimi congiunti del proprietario dei terreni la possibilità di acquistare in futuro tali diritti e che sopprime, senza prevedere alcuna compensazione, i diritti precedentemente acquistati da persone giuridiche o da persone fisiche che non sono in grado di dimostrare un vincolo di stretta parentela con detto proprietario. L’art. 63TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, in forza della quale i diritti di usufrutto precedentemente costituiti su terreni agricoli, e i cui titolari non hanno la qualità di familiare prossimo congiunto del proprietario di tali terreni, si estinguono ex lege e sono di conseguenza cancellati dai registri fondiari. Per la CGUE questa restrizione ravvisa una discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza per una pluralità di motivi, costituendo un limite alla libera circolazione dei capitali. Infatti ai cittadini stranieri è stato impedito, in questi anni, di acquistare terreni agricoli in Ungheria potevano investire in questi beni solo acquisendone l’usufrutto. Lo scopo d’impedirne l’acquisto per fini speculativi non ha legami con detta restrizione che non è adeguata a perseguirlo non si può escludere che l’usufruttuario, con legami di parentela col proprietario del terreno, non abbia fini speculativi. Lo stesso vale per le presunte infrazioni sulle norme sul cambio di valute. Infine la presunzione di pratiche abusive connessa a questi acquisti è sproporzionata al fine perseguito, tanto più che la legge consentiva detto usufrutto. Sul tema EU C 2014 47, 2013 677,2009 593 e 2007 59.