RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 251, C-258/16 12 APRILE 2018 TUTELA DEL CONSUMATORE TRASPORTO AEREO RISARCIMENTO PER DANNI AI BAGAGLI NUOVA FATTISPECIE. Responsabilità dei vettori aerei per i bagagli consegnati – Requisiti formali e sostanziali del reclamo scritto rivolto al vettore aereo – Reclamo presentato elettronicamente, registrato nel sistema informatico del vettore aereo, da un responsabile del vettore aereo a nome della persona avente diritto alla consegna del bagaglio. L’articolo 31 § .4 Convenzione di Montréal dev’essere interpretato nel senso che il reclamo deve essere effettuato nei termini prescritti e nelle modalità forma scritta prescritti dai § § . 2 e 3, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore. Un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore aereo risponde al requisito della forma scritta anche nel caso in cui un agente del vettore aereo trasponga la denuncia di danno, a scienza del passeggero, in forma scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi elettronico, inserendola nel sistema elettronico del vettore medesimo, sempreché il passeggero stesso possa verificare l’esattezza del testo del reclamo, quale trasposto in forma scritta e inserito in tale sistema, potendo eventualmente modificarlo ovvero integrarlo, o anche sostituirlo, anteriormente alla scadenza del termine previsto dall’articolo 31 § .2, paragrafo 2, della Convenzione stessa. L’unico requisito sostanziale cui è subordinato il reclamo è informare il vettore aereo del danno causato. Il vettore ex articolo 17 § .2 è responsabile per la perdita, distruzione o deterioramento del bagaglio consegnatogli, perciò dal combinato disposto di questa norma e dell’articolo 31 si desume che il reclamo è uno strumento diretto ad informarlo del danno causato al passeggero. Non si registrano precedenti sul tema. Sull’uso della rete per fornire servizi connessi al trasporto la EU C 2018 221, C-320/16 dell’11/4/18 ha confermato che Uber non è un servizio della società dell’informazione, ma di trasporto in conformità alla prassi sul punto EU C 2017 981 nel quotidiano del 20/12/17 ed alle Conclusioni su questo caso già annotate nel quotidiano del 4/7/17, cui si rinvia in toto. EU C 2018 222, C-191/16 10 APRILE 2018 ESTRADIZIONE VERSO USA ACCORDI INTERNAZIONALI TRA UE ED USA LIMITI INTERNI CITTADINO ITALIANO, CHE HA ESERCITATO LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE, ARRESTATO ALL’ESTERO. Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali –Divieto di discriminazione– Restrizione della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Informazione dello Stato membro di origine del cittadino dell’UE. Il diritto dell’UE deve essere interpretato nel senso che nel caso in cui un cittadino dell’UE, oggetto di una richiesta di estradizione verso gli USA, sia stato arrestato, ai fini dell’eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, la situazione di tale cittadino rientra nell’ambito di applicazione di tale diritto dal momento che lo stesso ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nell’UE e che questa richiesta è stata effettuata nell’ambito dell’accordo sull’estradizione tra l’UE e gli USA del 25/6/03. Gli artt. 18 e 21 TFUE, perciò, non ostano a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che lo stesso autorizzi tale estradizione, mentre vieta quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in grado le autorità competenti dello Stato membro di cui tale persona è cittadino di chiederne la consegna nell’ambito di un MAE e quest’ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso il caso riguarda un nostro connazionale indagato negli Usa per presunte intese anticoncorrenziali ed arrestato in Germania . I principi di diritto sottesi al caso sono già stati codificati nella EU C 2016 630 nella rassegna del 9/9/16 cui si rinvia in toto.