RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I BEKTASHI COMMUNITY ED ALTRI comma MACEDONIA 12 APRILE 2018, RIcomma 48044/10+2 LIBERTÀ RELIGIOSA E DI ASSOCIAZIONE - RICONOSCIMENTO ENTI ED ORGANIZZAZIONI - RIFIUTO. Vietato rifiutare la registrazione di un’associazione religiosa solo perchè ha un nome e fonti simili ad altre. I fondatori ed un seguace di un movimento religioso lamentano il rifiuto opposto, in forza di una legge del 2007, dallo Stato di concedere il riconoscimento della loro organizzazione, iscrivendoli nell’apposito registro delle Chiese e di autorizzarli al culto, malgrado questo movimento sia presente in Macedonia e praticato da secoli. È vietato loro anche l’uso del termine bektashi per identificare la comunità ed i fedeli, quando lo stesso privilegio è concesso ai cristiani, ai musulmani etc. Vani i ricorsi interni. Violato l’art. 11 libertà di associazione interpretato alla luce dell’art. 9 libertà religiosa la legge del 2007 era stata criticata, sotto il profilo della sua democraticità, dal parere della Commissione Venezia n. 424/07. Il rifiuto, arbitrario e contrario allo stato democratico, è basato sulla volontà di prevenire conflitti tra religioni ed evitare di confondere i fedeli il nome era simile a quello di un’altra associazione della stessa religione, già registrata e le fonti dottrinarie erano le stesse della Comunità islamica. Per la CEDU sono ragioni inconsistenti e non adeguate. Sul tema Vučković e altri c. Serbia [GC] del 25/3/14, Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia del 10/6/10 Conclusioni dell’Avvocato generale della CGUE EU C 2018 229, C-622-624/16 P. con cui presenta analogie per l’Avvocato generale le esenzioni fiscali riconosciute alle scuole paritarie non sono un aiuto di stato né violano la libera concorrenza. SEZ. IV BISTIEVA ED ALTRI comma POLONIA 10 APRILE 2018, RIcomma 75157/14 IMMIGRAZIONE - TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA - CENTRI DI DETENZIONE - LICEITÀ. La detenzione amministrativa di una famiglia di migranti viola la serenità familiare. Una famiglia di russi genitori e tre figli minorenni , attualmente residenti in Germania, lamentano la loro detenzione coatta in un CARA polacco durante il periodo necessario ad esaminare la loro richiesta di asilo e valutare la loro espulsione. Solo il figlio minore risultava in regola col permesso di soggiorno in Polonia. Violato l’art. 8 Cedu non c’era alcun provato rischio di fuga e la detenzione amministrativa è un’arbitraria interferenza nella serenità familiare. Se da un lato si basa sull’unità della famiglia, questo non può essere l’unico elemento da considerare in caso di detenzione. Si deve tenere conto di norme interne ed internazionali Convenzione dell’Onu sui diritti dell’infanzia, politiche sull’immigrazione e relazioni internazionali tra gli Stati , della tutela dei diritti fondamentali, etc Nel caso di famiglie accompagnate da minori si deve privilegiare la tutela dei supremi interessi del minore, cercando misure alternative e limitando la detenzione nella fattispecie tale situazione durata quasi 6 mesi nei quali le autorità interne sono rimaste inattive sia nel vagliare la misura che la domanda d’asilo reiteratamente presentata dai ricorrenti. Sul tema A.B. comma Francia del 12/7/16 sul diritto internazionale attinente al caso e EU C 2018 248, C-550/16 del 12/4/18 con cui presenta analogie un minore non accompagnato, diventato maggiorenne nella pendenza della procedura per la concessione dell’asilo, mantiene il suo diritto al ricongiungimento familiare.