RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 211, C-568/16 22 MARZO 2018 LOTTA ALLA LUDOPATIA - SERVIZIO DI PAGAMENTO – LICEITÀ - NUOVA FATTISPECIE. Gestione di terminali multifunzione che consentono il prelievo di contante in sale da gioco d’azzardo – Coerenza della prassi repressiva delle autorità nazionali – Confisca degli importi ottenuti mediante un’attività illecita – Carta Di Nizza. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 punto 3 Direttiva 2007/64/CE servizi di pagamento nel mercato interno deve essere interpretato nel senso che un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, non costituisce un servizio di pagamento , ai sensi della stessa, quando il gestore non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali. Infatti, dagli atti processuali, risulta che le operazioni sui conti dei clienti erano effettuate dal gestore di rete, che costituiva il collegamento tra i terminali multifunzione e il conto bancario di tali clienti, attraverso un riconoscimento del loro bancomat e del relativo codice PIN, rendendo così possibile il prelievo di contante , sì che non era possibile alcun prelievo in contanti dai loro conti. EU C 2018 131, C-46/17 28 FEBBRAIO 2018 TUTELA DEL LAVORO - SUCCESSIONI DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - LICEITÀ. Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato –Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all’età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia. L’art. 2 § .2 Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa subordina il differimento della data di cessazione di attività dei lavoratori che hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per la concessione di una pensione di vecchiaia al consenso accordato dal datore di lavoro per un periodo determinato. La clausola 5, punto 1, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte – mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro – la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età normale di pensionamento, e ciò per il solo motivo che il lavoratore, con il raggiungimento della suddetta età, ha diritto alla pensione di vecchiaia. Infatti detta proroga è un mero rinvio della stessa fissata dal contratto di lavoro, possibile solo col consenso del datore base negoziale . Non è, perciò, una discriminazione né un abuso di contratti a tempo determinato. Non c’è, quindi, motivo di ritenere che i limiti di età corrispondenti all’età normale di pensionamento comportino sistematicamente una precarizzazione della situazione dei lavoratori interessati, ai sensi dell’accordo quadro, se questi ultimi beneficiano di una pensione a importo pieno e, in particolare, se il datore di lavoro è autorizzato a procedere ad un rinnovo del contratto di lavoro di cui trattasi . Inoltre essendo a fine carriera non ha l’alternativa di vedere trasformato il contratto a tempo determinato in un posto fisso mantiene le condizioni iniziali di lavoro, pur conservando il diritto a percepire la pensione di vecchiaia. Sul tema EU C 2014 2401 e 2016 680 nella rassegna del 16/9/16.