RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V DOKTOROV comma BULGARIA 5 APRILE 2018, RIcomma 15074/08 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ – PRESCRIZIONE - CALCOLO DEI TERMINI - CONTRASTO NELLA PRASSI DELLA CEDU. Revirement della CEDU sull’impossibilità di proporre l’azione dopo il primo anno di età del figlio. Il ricorrente non ha potuto agire per il disconoscimento della paternità era spirato il termine di prescrizione annuale da calcolare dalla nascita del figlio. Lui sostenne che tale termine avrebbe dovuto essere calcolato dal momento in cui la moglie lo aveva informato del fatto. Quando avviò l’azione il figlio aveva già 4 anni. Vani i ricorsi. Violato l’art. 8 Cedu la certezza del diritto circa le relazioni sociali sottese al rapporto di filiazione prevale su ogni altro contrapposto interesse. Nella fattispecie c’è stato un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti, in primis quelli del figlio ed il diritto a contestare la presunzione legale di paternità anche alla luce delle nuove peculiari circostanze. Si noti il mutamento di opinione perché sinora è sempre stata esclusa la deroga privilegiando il benessere del minore ed il suo diritto al riconoscimento del suo status sociale come affermato nei casi Silva e Mondim Correia c. Portogallo, R.L. ed altri c. Danimarca, L.D. e P.K. c. Bulgaria e Canonne c. Francia nelle rassegne del 22/12 e 10/3/17, 16/12/16 e 26/6/15. GC ZUBIAC comma CROAZIA 5 APRILE 2018, RIcomma 40160/12 TUTELA GIURISDIZIONALE - LITI DI MODICO VALORE - RIGETTO. La Cassazione non deve essere influenzata dagli errori commessi dalle giurisdizioni inferiori e provocati dalla ricorrente. La S.comma rifiutò l’esame di un suo ricorso su una lite immobiliare perché il valore della stessa era inferiore ai minimi di legge. La CEDU il 18/11/16 riconobbe in ciò una deroga all’art. 6 Cedu per eccessivo formalismo. La GC ha ribaltato il verdetto escludendone la violazione. La Cassazione, ridando preminenza al diritto, come riconosciuto dalle sue prerogative, ha corretto giustamente un errore commesso nei precedenti gradi di giudizio, indotto dalla ricorrente. La donna aveva sbagliato nell’assumere inizialmente un legale straniero montenegrino , cosa non consentita dalle regole procedurali interne e, una volta che aveva assunto un avvocato croato, questi aveva mutato il valore della lite al fine di superare i minimi di legge, malgrado il noto e chiaro divieto, confermato dalla prassi interna. Le giurisdizioni inferiori hanno errato nel vagliare le cause fondate su questa illecita variazione di valore. La S.C., perciò, non ha peccato di eccessivo formalismo, ma, come detto, si è limitata a correggere questo errore processuale rispettando la certezza del diritto ed assicurando anche la buona amministrazione della giustizia. Sul tema art. 47 Carta di Nizza e 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici dell’ONU del 1966 Convenzioni americana ed africana sui diritti dell’uomo del 1969 e del 1981 Baka c. Ungheria [GC] e Parrocchia Greco-Cattolica Lupeni ed altri c. Romania [GC] del 23/6 e 29/11/16 ed Hasan TunÇ ed altri c. Turchia nella rassegna del 3/2/17. Si noti che la prassi sinora costante tende a riconoscere deroghe all’art. 6 Cedu in questi casi Varadinov c. Bulgaria nella rassegna del 6/10/07.