RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 162, C-651/16 7 MARZO 2018 TUTELA DEL LAVORO WELFARE MATERNITÀ CRITERI DI CALCOLO DELL’INDENNITÀ . Previdenza sociale – Assegno di maternità – Calcolo dell’importo in base ai redditi dell’assicurata in un periodo di riferimento di dodici mesi – Persona che, nel corso di tale periodo, è stata al servizio di un’istituzione dell’UE – Normativa nazionale che stabilisce che l’importo in questione sia pari al 70% della base contributiva media di assicurazione – Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori – Principio di leale cooperazione. L’art. 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, ai fini della determinazione della base del contributo previdenziale medio per il calcolo dell’assegno di maternità, equipara i mesi del periodo di riferimento durante i quali la persona in questione ha lavorato per un’istituzione dell’Unione europea, e per i quali non è stata iscritta al regime di previdenza sociale di tale Stato membro, ad un periodo di disoccupazione ed applica agli stessi la base contributiva media di assicurazione stabilita in detto Stato membro, con l’effetto di ridurre sostanzialmente l’importo dell’assegno di maternità concesso a tale persona rispetto a quello cui essa avrebbe avuto diritto se avesse svolto attività lavorativa unicamente nello Stato membro in questione. Infatti la legge lettone imponendo queste restrizioni alla dipendente, che ha accettato un impiego presso un’istituzione dell’UE, poiché per il periodo del suo incarico non la riconosce come lavoratrice iscritta alla propria previdenza sociale, viola l’art. 45 TFUE libertà di circolazione ha effetto dissuasivo nel cercare di sviluppare la propria attività professionale e la carriera in seno alle istituzioni dell’UE. È perciò una restrizione arbitraria, non giustificata e non necessaria in uno stato democratico. Si ricordi che un lavoratore non perde questa sua qualità solo perché impiegato presso un’organizzazione internazionale. Sul tema EU C 2016 30 e 2006 107. EU C 2018 78 , C-144/17 8 FEBBRAIO 2018 CONCORRENZA LEALE APPALTI PUBBLICI ITALIA. Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto – Servizi assicurativi – Partecipazione di più sindacati dei Lloyd’s of London alla medesima gara d’appalto – Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante generale dei Lloyd’s of London per il paese interessato – Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione – Proporzionalità. I principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione derivanti dagli artt. 49 e 56 TFUE e previsti all’art. 2 Direttiva 2004/18/CE coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che non consente l’esclusione di due syndicates membri dei Lloyd’s of London dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assicurativi per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal rappresentante generale dei Lloyd’s of London per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente. Pregiudiziale sollevata dal TAR Calabria in una lite tra i Loyd’s of Londons e l’Arpacal. La CGUE rileva come gli Stati membri possano adottare norme sostanziali, in aggiunta alle cause di esclusione, per tutelare la par condicio dei concorrenti e la trasparenza della gara e tra queste rientra il contestato art. 38, commi 1, lett. m-quater e 2 d.lgs. n. 163/06 è volta ad evitare qualsiasi rischio di collusione tra entità aderenti a una stessa organizzazione. Altro fine fondamentale è tutelare la libera concorrenza e consentire la partecipazione ad un’ampia platea di concorrenti. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2015 721 e 2009 317 che hanno deciso pregiudiziali analoghe sollevate dalle nostre Corti.