RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 85, C-132/17 21 FEBBRAIO 2018 LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI VIDEO PROMOZIONALI SU YOUTUBE NUOVA FATTISPECIE. Definizioni – Nozione di servizio di media audiovisivi” – Sfera di applicazione – Canale video pubblicitario per modelli di autovetture nuove disponibile su YouTube. L’articolo 1 § .1 Lett. a Direttiva 2010/13/UE direttiva sui servizi di media audiovisivi , dev’essere interpretato nel senso che la definizione di servizio di media audiovisivo non comprende né un canale video, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sul quale gli utenti di Internet possano consultare brevi video promozionali per modelli di autovetture nuove, né uno solo di tali video considerato separatamente. Infatti per servizio audiovisivo, ai sensi di questa norma, s’intende una comunicazione commerciale audiovisiva . La Lett. h specifica che essa consiste in immagini, sonore o non sonore, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti . È noto che su YouTube sono caricati e diffusi filmati autonomi gli uni dagli altri, perciò viene meno la suddetta premessa del loro inserimento in un programma o che accompagnino altri video pubblicitari. EU C 2018 82, C-518/15 21FEBBRAIO 2018 TUTELA DEL LAVORO TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SLAUTE DEI LAVORATORI VIGILI DEL FUOCO REPERIBILITÀ. Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozioni di orario di lavoro” e periodo di riposo” – Deroghe – Vigili del fuoco – Ore di guardia – Servizi di guardia al proprio domicilio. L’articolo 17 § .3 Lett. c , punto iii Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono derogare, con riferimento a talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l’articolo 2, che definisce in particolare le nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo . L’articolo 15 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di orario di lavoro meno restrittiva di quella contenuta all’articolo 2. Quest’ultima norma, perciò, deve essere interpretata nel senso che non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio come quelli di cui al procedimento principale in funzione della previa qualificazione di tali periodi come orario di lavoro o periodo di riposo . Le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come orario di lavoro . La pregiudiziale, sollevata nella lite tra un vigile del fuoco volontario francese ed un Comune, volta ad ottenere un risarcimento simbolico per la mancata retribuzione delle ore di guardia presso il suo domicilio, era finalizzata a chiarire se fossero considerate periodo di riposo od orario di lavoro. LA CGUE ha optato per quest’ultima ipotesi dato che, come esplicato nella massima, il ricorrente, in quel periodo, doveva restare fisicamente a casa, luogo prescelto dal datore, a sua disposizione, essere reperibile e rispondere alla chiamata in un lasso di tempo esiguo tutto ciò è chiaramente rientrante nell’organizzazione dell’orario di lavoro, distinguendosi anche dalla mera reperibilità del lavoratore. Sul tema EU C 2015 578, 2011 122 e 2005 728.