RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V LIBERT comma FRANCIA 22 FEBBRAIO 2018, RIcomma 588/13 VIDEOSORVEGLIANZA DA PARTE DEL DATORE – LICENZIAMENTO - PEDOPORNOGRAFIA. Il datore può aprire i file contenuti nel PC aziendale se non sono qualificati come personali. Il vicecapo della Brigata di sicurezza delle ferrovie per la Regione dell’Amiens fu temporaneamente sospeso dal lavoro poiché, durante la sua assenza, il datore controllò il PC aziendale e vi trovò materiale pedopornografico, oltre a documenti su carta intestata dell’azienda circa falsi cambi di residenza a favore di terzi. Fu licenziato in tronco vani i ricorsi. Esclusa una deroga all’articolo 8 Cedu nei facsheets surveillance at workplace , work-related rights , protection of personal data e new technologies il datore ha il diritto di controllare il corretto uso dei mezzi aziendali messi a disposizione del dipendente per tutelare i propri interessi e per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali e delle leggi palesemente violati nella fattispecie. Inoltre la legge francese consente al datore di aprire ogni cartella e file sui PC aziendali che, come nella fattispecie, non siano debitamente classificati come privati. Il comportamento delle Corti è stato corretto hanno vagliato la denuncia della pretesa violazione della privacy e le decisioni erano fondate su motivazioni sufficienti e pertinenti. Sul tema Barbulescu c. Romania [GC], Antovic e Markovic c. Montenegro e Lopez Ribalda ed altri c. Spagna nei quotidiani del 5/9, 28/11/17 e 9/1/18. SEZ. I E IV DRASSICH comma ITALIA N. 2 E RAMANAUSKAS comma LITUANIA N. 2 22 E 20 FEBBRAIO 2018, RICcomma 65173/09 E 55146/14 EQUO PROCESSO - GIUDICE ED AVVOCATO CORROTTI. Chi è causa dei suoi mali non invochi deroghe all’equo processo. In entrambi i casi si tratta di processi per corruzione sui quali si era già pronunciata la CEDU. Nel primo un giudice, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Pordenone aveva falsificato decreti collegiali di nomina di curatori e commissari giudiziari in circa 180 processi , nominandoli personalmente in cambio di vantaggi economici. La CEDU l’11/7/07 aveva ravvisato una deroga all’articolo 6 § § .1 e 3 non era stato correttamente informato sul capo d’accusa e non aveva avuto abbastanza tempo per difendersi, poichè la S.comma modificò il capo d’accusa da corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio nel più grave corruzione in atti giudiziari 319 e 319 ter cp . Il caso è stato vagliato nuovamente dalla S.comma ed oggetto di una revisione confermato il nuovo capo d’accusa e negata, perciò, la prescrizione. Nel secondo caso un avvocato fece da tramite tra il direttore del carcere ed un detenuto cui fu offerta la liberazione anticipata in cambio di una tangente. Questi, però, aveva allertato la polizia, che registrò il tutto, facendolo condannare per corruzione. Si noti che la GC del 5/2/08 decidendo su questi fatti aveva ravvisato una deroga all’articolo 6 per le attività sotto copertura della polizia nei suoi confronti. Esclusa in entrambi i casi la deroga dell’articolo 6 Cedu in apparente netto contrasto con le precedenti decisioni. Nel primo la CEDU ribadisce che nel penale non è prevista alcuna forma specifica per informare un soggetto sul suo capo d’accusa e che stavolta sono stati rispettati gli standard della CEDU e le indicazioni dell’altra sentenza. Il ricorrente è stato debitamente difeso in udienza in detti successivi giudizi dal suo legale è perciò irrilevante la sua assenza in aula , che lo aveva debitamente informato sul capo di accusa e potuto approntare le sue difese sono stati rispettati le sue garanzie processuali ed il principio della certezza del diritto. Nell’altro l’attività segreta” della polizia, al contrario del caso deciso dalla GC, era stata meramente passiva, dato che le informazioni le erano state fornite dal detenuto che ha tentato di corrompere e la CEDU ritiene che si sia istigato a delinquere da solo. Ribadisce la prassi su come le operazioni sotto copertura non interferiscano col diritto all’equo processo perché fondamentali nella lotta alla criminalità le procedure autorizzazioni, svolgimento delle indagini ed uso delle prove in giudizio sono chiare e prevedibili e sono offerte garanzie contro gli arbitri. La condotta delle Corti interne era corretta e lui ha usufruito delle sue guarentigie processuali. Sul primo tema Moreira Ferreira c. Portogallo numero 2 [GC] nella rassegna del 14/7/17, Hermi c. Italia [GC] del 2006 e De Jorio c. Italia del 6/3/03. Sul secondo tema Matanovic c. Croazia del 4/4/17 e Pareniuc c. Moldavia dell’1/7/14.