RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 50, C-106/17 31 GENNAIO 2018 RCA IMPRESA DI SERVIZI DI INFORTUNISTICA AZIONE DIRETTA CONTRO ASSICURATORE DEL RESPONSABILE DEL SINISTRO. Competenza in materia di assicurazioni– Ambito di applicazione ratione personae– Nozione di persona lesa”– Professionista del settore assicurativo– Esclusione. Il combinato disposto degli artt. 13 § .2 ed 11 § .1 Lett. b Regolamento UE numero 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una persona fisica la cui attività professionale consista, in particolare, nel recupero dei crediti da risarcimento danni presso gli assicuratori e che, valendosi di un contratto di cessione del credito concluso con la vittima di un sinistro stradale, promuova un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, avente sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è domiciliata la persona lesa, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro. Queste norme sulla competenza sono identiche agli artt. 9 e 11 Bruxelles I Regolamento 44/01 e prevedono eccezioni, soggette ad esegesi restrittiva, sull’individuazione del foro competente. La ratio è la tutela della parte debole, sì che sono tutelati coloro che hanno subito un danno categoria molto vasta possono avvalersi di questo foro gli eredi od il datore della vittima per i danni subiti dal sinistro. I professionisti del settore dell’assicurazione, come il ricorrente cessionario, sono tutti sullo stesso piano, perciò, non essendoci una parte debole, non possono invocare dette tutele. Sul tema EU C 2017 576, 2016 41 e 2009 561. EU C 2018 44, C 360/15 E 31/16 30 GENNAIO 2018 LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DI STABILIMENTO – NOZIONE DI SERVIZIO AUTORIZZAZIONI SERVIZI E RETE ELETTRONICA ESCLUSIONI. Requisiti da valutare– Restrizione territoriale– Piano regolatore che vieta l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino– Protezione dell’ambiente urbano– Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a una rete pubblica di comunicazione elettronica. L’articolo 2 § .2 Lett. c Direttiva 2006/123/CE servizi nel mercato interno deve essere interpretato nel senso che quest’ultima non si applica a tasse il cui fatto generatore è legato ai diritti, in capo alle imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, di installare cavi per una rete pubblica di comunicazione elettronica. L’articolo 4 deve essere interpretato nel senso che l’attività di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un servizio ai fini dell’applicazione di tale direttiva. Le disposizioni del capo III, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. Infine l’articolo 15 § .1 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che norme contenute in un piano regolatore di un comune vietino l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino di tale comune, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dal § .3 di questa norma circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questa massima trova fondamento nella nozione di autorizzazione autorizzazione tout court e concessione dei diritti d’uso alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica sono obbligate a rispettarne i presupposti ed assolvere ai relativi oneri. Nel primo caso è lecita la richiesta di versare tasse e/o diritti amministrativi alla ditta che, per conto del Comune, aveva installato la rete di fibra ottica. Infatti gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere canoni sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse . Nell’altro il rilascio dell’autorizzazione deve tenere conto di vari fattori come il rispetto del piano regolatore, perciò è lecito negare la locazione e la concessione alle imprese che non rientrano nella categoria merceologica per i cui prodotti è stata autorizzata la vendita in una certa area. Ciò anche in tutela delle libera concorrenza e dei diritti dei consumatori. Sul punto EU C 2015 339, 641 e 2013 288.