RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 31, C-433/16 24 GENNAIO 2018 QUOTE LATTE INADEMPIMENTO DELL’ITALIA PROCEDURA D’INFRAZIONE. Latte e latticini – Prelievo supplementare sul latte – Campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 –– Mancato pagamento effettivo del prelievo entro i termini impartiti – Mancato recupero in caso di omesso versamento del prelievo. La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1 e 2 Regolamento CEE n. 3950/92 istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , 4 Regolamento CE n. 1788/2003 stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , 79, 80 e 83 Regolamento CE n. 1234/2007 regolamento unico OCM , nonché, per quanto riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, degli artt. 7 Regolamento CEE n. 536/93 modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , 11 § § .1 e 2 Regolamento CE n. 1392/2001 modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92 e 15 e 17 Regolamento CE n. 595/2004 modalità d’applicazione del regolamento n. 1788/2003, come modificato dal Regolamento CE n. 1468/2006 . Ciò in quanto l’Italia ha omesso di garantire che il prelievo supplementare, dovuto per la produzione realizzata in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare 1995/1996 e sino all’ultima campagna nella quale è stata accertata una produzione in eccesso 2008/2009 , fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori. Per queste ragioni L’Italia è condannata a pagare le spese di giudizio. Secondo la CGUE, nell’accogliere le richieste della Commissione, l’Italia ha commesso varie negligenze e lacune nel riscuotere detti prelievi l’importo delle somme da recuperare varia tra €.1343 ed 827,39 milioni . La Corte nota come i ritardi possono rendere difficile, se non anche impossibile, il recupero di tale somme per vari fattori cessazione dell’attività, smarrimento dei libri contabili etc. . Si noti che il presente ricorso per inadempimento è una delle fasi in cui si articola la procedura d’infrazione l’Italia dovrà rimediare immediatamente a queste carenze altrimenti gli verrà comminata un’esosa sanzione. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono stati codificati dalle EU C 1990 353, 2004 178 sull’Italia , EU C 1999 11 e 2016 61. Questa stessa settimana la CGUE ha emesso altre sentenze sull’Italia EU C 2018 25 e 32 C-179/16 e 616 617/16 sul diritto all’equo compenso per gli specializzandi di medicina relativamente al periodo tra il 1982 ed il 1990 e sulla libera concorrenza e sulle restrizioni alla vendita di medicinali per patologie oculistiche generici e coperti da copyright .