RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V E II BIKAS comma GERMANIA E GUÇ comma TURCHIA. 25 E 23 GENNAIO 2018, RIcomma 76607/13 E 15374/11 MOLESTIE SESSUALI PRESUNZIONE D’INNOCENZA EQUO PROCESSO. Chi è punito per reati analoghi a quelli per i quali è già stato condannato non può invocare la presunzione d’innocenza. In entrambi i casi i ricorrenti, condannati per reati sessuali, lamentano una violazione della loro presunzione d’innocenza. Il primo condannato veniva processato per vari capi d’accusa connessi a reati sessuali. La condanna si basò anche su alcuni fatti, tra i tanti ascrittigli ma archiviati per lo più prescritti , analoghi a quelli oggetto di giudizio. Nell’altro causa un bidello fu accusato di avere molestato una studentessa di 9 anni. Subì un licenziamento disciplinare che impugnò in via amministrativa il Consiglio di Stato lo confermò senza menzionare l’archiviazione in sede penale, intercorsa nelle more del giudizio. In ambedue i casi furono vani tutti i ricorsi. In entrambi, infatti, è esclusa la deroga alla presunzione d’innocenza articolo 6 § .2 che si applica a tutti i processi penali, anche pendenti. Nel momento in cui, come nelle fattispecie, un soggetto è riconosciuto colpevole, cessa tale tutela e non è più invocabile. Nel primo caso, tra i vari abusi che non gli erano stati ascritti 50 erano analoghi ai 4 sui quali si era concentrata l’attenzione della Corte. Nel secondo nulla osta a che una medesima condotta possa dare avvio a due giudizi paralleli penale e disciplinare . Inoltre la lingua turca usa vari termini per qualificare la molestia che può anche non avere una rilevanza penale abuso e violenza sessuale , ma riguardare la sfera provata della vittima che percepisce il contatto o le attenzioni di un terzo come moleste si tratta quindi di una mera questione semantica che non incide sull’articolo 6 § .2. In breve la condotta vergognosa ed indecente per un pubblico funzionario come il ricorrente ed il suo mancato assolvimento all’onere della prova hanno legittimato il licenziamento. Infine il Tribunale amministrativo, circa la richiesta di riaprire il procedimento penale, non si è pronunciato in alcun modo sulla colpevolezza del ricorrente rispettando così l’articolo 6 § .2. Sul tema Phillips v. Regno Unito del 2001, Allen c. Regno Unito [GC] del 2013, Cleve v. Germania del 15/1/15 e Kemal Coşkun c. Turchia del 28/3/17. SEZ. IV FALUDY-KOVACS comma UNGHERIA 23 GENNAIO 2018, RICcomma 20487/13 DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA TUTELA DELL’IMMAGINE REPUTAZIONE DI UN DEFUNTO. L’interessato non può dolersi della stampa se per primo ha rilasciato interviste sulla sua vita privata. Nella fattispecie, il soggetto interessato è la vedova di un celebre poeta ungherese. In primo grado ottenne un risarcimento per danni d’immagine le offese riguardavano lei ed altri parenti del defunto per il titolo di un pezzo la vedova di Faludy fa di tutto per stare sotto i riflettori , ma la decisione non fu ottemperata. In appello il risarcimento fu annullato perché il titolo fu ritenuto un giudizio di valore e non una dichiarazione di fatto. È stata esclusa la deroga all’articolo 8 Cedu per una pluralità di fattori meglio descritti in sentenza la vedova era un personaggio pubblico ed effettivamente, dopo la morte del marito, aveva rilasciato interviste e fatto volontariamente esternazioni sulla sua vita privata e coniugale ed, inoltre, si trattava di un tema di pubblico interesse. L’articolo incriminato non aveva fatto altro che esprimere una critica alla sua condotta e riportare quanto lei aveva volontariamente rivelato, perciò è stata anche rispettata l’etica professionale. Sul tema Delfi AS comma Estonia [GC] nel quotidiano dell’11/6/15 Prompt c. Francia e Bohlen ed Ernst Von Hannover c. Germania nelle rassegne del 4/12 e 20/2/15 .