RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2018 17, C-270/16 18 GENNAIO 2018 TUTELA DEI LAVORATORI E DEI DISABILI LICENZIAMENTO ILLECITO ASSENZE DOVUTE ALLA DISABILITÀ. Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Normativa nazionale che autorizza, a determinate condizioni, il licenziamento di un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate – Disparità di trattamento basata sulla disabilità – Discriminazione indiretta – Giustificazione – Lotta all’assenteismo sul lavoro – Congruità – Proporzionalità. L’art. 2 § 2 Lett. b punto i Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale un datore di lavoro può licenziare un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate, nella situazione in cui tali assenze sono dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore, tranne se tale normativa, nel perseguire l’obiettivo legittimo di lottare contro l’assenteismo, non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare. Il protagonista del caso è un addetto alle pulizie di un ospedale che è stato licenziato per le troppe assenze dovute al suo handicap obesità, malattie da essa derivanti ed altre disabilità sociali . In breve il giudice di rinvio deve valutare se l’art. 52 dello Statuto dei lavoratori spagnolo licenziamento di chi supera con assenze intermittenti un certo periodo di comporto possa o meno discriminare indirettamente i disabili, essendo una misura che eccede quanto necessario in una società democratica, pur avendo una solida base legale e conseguendo il fine legittimo della lotta all’assenteismo. Infatti con essa il legislatore nazionale ha quindi inteso mantenere un equilibrio tra gli interessi dell’impresa e la protezione e la sicurezza dei lavoratori, evitando che tale misura comporti situazioni ingiuste o effetti negativi . La CGUE nota che tra i casi di esonero ci sono le assenze per gravi patologie e cancro e, quindi, anche quelle dovute all’handicap del lavoratore, ma rileva parimenti, che esse non comprendono tutte le situazioni di handicap ai sensi della direttiva 2000/78 . Altro elemento che il giudice interno dovrà considerare è la presenza di norme specifiche, nell’ordinamento interno, a tutela dei disabili. Sul tema EU C 2013 222 e 2017 198 nella rassegna del 10/3/17. EU C 2018 18, C-45/17 18 GENNAIO 2018 LIBERA CIRCOLAZIONE DI CAPITALI PREVIDENZA SOCIALE. Prelievi sui redditi da capitale che partecipano al finanziamento della previdenza sociale di uno Stato membro – Esenzione per i cittadini dell’UE iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro – Persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione. Gli artt. 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale un cittadino di tale Stato membro, che risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo SEE o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritto a un regime previdenziale, è assoggettato, in tale Stato membro, a prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale istituito da quest’ultimo, mentre un cittadino dell’UE che rientra in un regime previdenziale di un altro Stato membro ne è esonerato per via del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, in forza dell’art. 11 Regolamento CE n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il caso verte sulla lite tra un cittadino francese, che vive e lavora in Cina ed ivi è iscritto ad un regime di previdenza sociale privato, il MEF ed il Ministero della Salute francese il ricorrente riteneva di dover essere esonerato dai prelievi sui beni immobili ed altri redditi posseduti in Francia. I principi di diritto sottesi al caso sono già stati codificati dalle EU C 2016 402, 2015 123 e 2013 662.