RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V FNASS ED ALTRI comma FRANCIA 18 GENNAIO 2018, RIcomma 48151/11 +1 CONTROLLI ANTIDOPING – PRIVACY - LIBERTÀ DI MOVIMENTO. I controlli improvvisi antidoping non violano la Cedu né la privacy degli sportivi. La Fédération Nationale des Syndicats Sportifs FNASS assieme ad altri sindacati di calciatori, giocatori di rugby, basket, handball, nonché molti giocatori professionisti di questi sport ed una nota ciclista, inserita nella lista di sospetti dopati, lamentano una profonda ingerenza nella loro privacy e nella loro libertà di movimento per i rigidi oneri imposti dalle autorità antidoping e per i controlli a sorpresa imposti agli sportivi sospettati di doparsi onere di essere sempre localizzabili, concordare gli orari giornalieri di reperibilità etc. La CEDU ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’articolo 2 protocollo 4 libertà di movimento in quanto gli oneri di localizzazione sono restrizioni lecite e non eccessive possono viaggiare liberamente. Non ha riscontrato nemmeno una deroga all’articolo 8 la Convenzione dell’UNESCO sulla lotta al doping del 2005, quella del COE del 1989, il Codice mondiale antidoping CMAD del 2000, che detta gli standard internazionali sulla relativa lotta, evidenziano i rischi che esso può avere sulla salute degli sportivi, amatoriali e professionisti, perciò le restrizioni sono lecite perché finalizzate a coadiuvarla ed a tutelare la salute degli atleti. Diminuire od annullare i controlli a sorpresa sminuirebbe questa finalità ed incrementerebbe i rischi connessi all’uso del doping. Sul tema Association de défense des intérêts du sport c. Francia del 10/4/07 e Stukus ed altri c. Polonia dell’1/4/08. SEZ. IV NEDESCU comma ROMANIA 16 GENNAIO 2018, RIcomma 70035/15 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E DELLA PRIVACY - FECONDAZIONE ASSISTITA - RESTRIZIONI. L’articolo 8 Cedu tutela anche il diritto ad avere figli. Una coppia si rivolse ad una clinica privata, autorizzata a fungere anche da banca del seme, per una fecondazione assistita e per il congelamento di alcuni embrioni in vista di future gravidanze. Lo Stato chiuse la clinica, sequestrò il materiale genetico ivi conservato e lo trasferì in altre strutture. I ricorrenti, come altri pazienti della clinica, appresero della chiusura e del sequestro dai media. Ottennero sentenze favorevoli per il dissequestro, ma non riuscirono ad ottenerne l’esecuzione, perché le fiale degli embrioni erano prive dell’indicazione dei donatori, sì che era impossibile distinguerle e trovare le loro. Questa ingerenza nella loro privacy, con conseguente impossibilità di avere altri figli, è durata oltre 6 anni. Violato l’articolo 8 Cedu. La nozione di vita privata è molto ampia include non solo la serenità familiare, ma anche i diritti allo sviluppo personale identità fisica e sociale di un individuo ed all’autodeterminazione e, quindi, il diritto ad avere o meno figli. Ergo anche il diritto di scegliere come averli in modo naturale, fecondazione assistita, adozione etc. . È palese che lo Stato è venuto meno ai suoi doveri positivi violando il principio di certezza del diritto non c’erano norme e prassi prevedibili e coerenti sulle procedure amministrative e penali relative al sequestro, trasferimento, stoccaggio e conservazione degli embrioni. Non era neanche possibile conoscere i difetti delle relative procedure legali tutto ciò ha reso impossibile identificare gli embrioni dei ricorrenti e procedere all’impianto anche dopo molti anni. A livello internazionale la materia è regolata da diverse fonti Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO nel 2005, Direttiva 2004/23/CE, Convenzione di Oviedo del 1997 e Raccomandazione 1046/86 dell'Assemblea parlamentare del COE sull'uso di embrioni umani e feti per scopi diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati da Knecht c. Romania del 2/10/12,Paradiso e Campanelli c. Italia [GC] e Parrillo c. Italia [GC] nei quotidiani del 25/1/17 e 27/8/15.