RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CIPOLLETTA comma ITALIA 11 GENNAIO 2018, RIcomma 38259/09 LEGGE PINTO EQUO PROCESSO PROCEDURE CONCORSUALI. La Legge Pinto deve essere applicata anche alle procedure concorsuali. All’epoca della presentazione del ricorso alla CEDU, il ricorrente aveva 81 anni nel 1985 è iniziata una procedura per la messa in liquidazione di una società verso cui egli vantava un ingente credito che, inizialmente escluso, e successivamente inserito nella massa passiva solo nel 1997 per una transazione col liquidatore. La procedura era ancora pendente nel 2010 e non è dato sapere se lo è ancora. Violati gli artt. 6 e 13 Cedu. La CEDU ha stimato che la complessità della procedura di liquidazione coatta amministrativa non era tale da giustificare una durata così eccessiva e, ribandendo che l’equo indennizzo è un rimedio atto a sanzionare tali ritardi, rimarca come questa misura, in forza anche della prassi interna consolidata, non sia, però, applicabile alle procedure concorsuali e, quindi, alla fattispecie. L’assenza, perciò, di un rimedio interno esperibile dal ricorrente per far sanzionare questa eccessiva durata della procedura costituisce una deroga all’articolo 13. Sul tema Xenos c. Grecia del 13/7/17,Viola ed altri c. Italia dell’8/1/08, Cocchiarella c. Italia [GC]del 2006 e Venturini c. Italia dell’1/3/01. SEZ. IV CATALAN comma ROMANIA 9 GENNAIO 2018, RIcomma 13003/04 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DOVERI DEI DIPENDENTI RAPPORTI CON LA STAMPA TUTELA DELLA REPUTAZIONE ALTRUI. Giusto licenziare il funzionario che fornisce alla stampa informazioni senza l’autorizzazione del datore. Il ricorrente è un funzionario del CNSAS che si occupa di informare la popolazione sulle collaborazioni con la Securitate polizia segreta dell’ex regime comunista e di consentire l’accesso ai suoi archivi. Fornì al fratello giornalista informazioni riservate senza il consenso del datore su cui si basò un editoriale. In esso si accusava l’allora patriarca della Chiesa ortodossa di avere un passato da gay e di aver collaborato con la Securitate. Fu licenziato per motivi disciplinari ed il datore prese decisamente le distanze dalle sue esternazioni. La CEDU non ha ravvisato alcuna violazione dell’articolo 10 Cedu confermando le conclusioni delle Corti interne che hanno convalidato, in ogni grado, il licenziamento avendo violato i suoi doveri verso l’ente datore. Ha ritenuto lecite le restrizioni alla sua libertà di espressione e necessarie in uno stato democratico, dato che conseguivano due fini leciti impedire la divulgazione di informazioni confidenziali e tutelare i diritti altrui. Il ricorrente avrebbe dovuto essere più riservato sul suo lavoro e dare prova di maggiore rigore e moderazione nei suoi intenti avrebbe dovuto avvertire il pubblico che si trattata di una sua lettura soggettiva di documenti di cui disponeva in ragione del suo impiego. La CEDU, però, ha ravvisato nella sua condotta una lesione del dovere di lealtà verso il datore, più che degli obblighi di riservatezza c’era un forte rischio di manipolazione del pubblico sulla scorta di un numero ridotto di documenti estratti da un dossier Stoll c. Svizzera [GC] del 2007, Ricci c. Italia e Peruzzi c. Italia nei quotidiani dell’8/10/13 e del 30/6/15 . Il ruolo del CNSAS, invece, era quello di fornire informazioni attendibili e degne di credito la presa di posizione del ricorrente ha quindi irrimediabilmente incrinato questo rapporto di fiducia, legittimandone il licenziamento. Non è stata invece ravvisata una deroga all’articolo 10 nell’odierna GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Svizzera nei factsheets Protection of reputation una onlus veniva condannata per diffamazione per aver considerato razzismo verbale il discorso tenuto da un politico nell’ambito della campagna sul referendum per vietare la costruzione di minareti in Svizzera.