RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 988, C-372/15 20 DICEMBRE 2017 DIVORZIO SHARIA MANCATO RICONOSCIMENTO IN UE DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale– Riconoscimento di un divorzio di natura privata pronunciato da un’istanza religiosa in uno Stato terzo– Sfera di applicazione di detto regolamento Roma III. L’articolo 1 Regolamento UE numero 1259/2010 cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, c.d. Roma III va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento. Infatti il legislatore dell’UE si è limitato a tener presenti le situazioni nelle quali il divorzio è pronunciato da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo e che, pertanto, non intendeva far applicare il medesimo regolamento ad altri tipi di divorzi, quali quelli che, come nella specie, si fondano su una dichiarazione di volontà privata unilaterale” pronunciata dinanzi a un tribunale religioso . La CGUE nota che alcuni ordinamenti degli Stati membri hanno introdotto forme di divorzio senza l’intervento del giudice da noi presso il sindaco , ma per disciplinare i divorzi privati servirebbe un intervento del legislatore dell’UE. Nella fattispecie si trattava di una coppia con doppia cittadinanza siriana e tedesca il marito aveva ottenuto il divorzio in Siria in un tribunale religioso e ne chiedeva l’omologa in Germania. EU C 2017 945, C-598/15 7 DICEMBRE 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI CLAUSOLE ABUSIVE RILEVABILITÀ D’UFFICIO. Contratti conclusi con i consumatori– Poteri del giudice nazionale– Effettività della protezione riconosciuta ai consumatori– Contratto di mutuo ipotecario– Procedura stragiudiziale di esecuzione della garanzia ipotecaria– Procedura giudiziale semplificata di riconoscimento dei diritti reali dell’aggiudicatario. Gli artt. 6 § .1 e 7, § .1 Direttiva 93/13/CEE clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori non trovano applicazione in una procedura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avviata dall’aggiudicatario di un immobile a seguito di un’esecuzione stragiudiziale della garanzia ipotecaria consentita su tale bene da un consumatore a vantaggio di un creditore professionale e avente ad oggetto la protezione dei diritti reali legittimamente acquistati da tale aggiudicatario, nei limiti in cui, da un lato, tale procedura è indipendente dal rapporto giuridico esistente tra il creditore professionale e il consumatore e, dall’altro, la garanzia ipotecaria è stata eseguita, l’immobile è stato venduto e i diritti reali ad esso relativi sono stati trasferiti senza che il consumatore abbia fatto uso degli strumenti giuridici previsti in tale contesto. Le procedure di esecuzione stragiudiziale innanzi al notaio e d’impossessamento sono peculiari e non consentono l’applicazione delle tutele ex D.93/13 la ricorrente non ha potuto eccepire il carattere abusivo della clausola contestata, che potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche se ha potuto opporsi e chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione coatta EU C 2013 164, 2015 637 e 2016 98 nelle rassegne dell’1/1015 e del 23/12/16 . Sul tema EU C 2017 986, C-649/16 del 20/12/17 che ha escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento 1215/2012/UE l’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei membri di un comitato dei creditori che hanno rifiutato un piano di risanamento in una procedura di insolvenza ed EU C 2017 941, C-230/16 del 6/12/17 che ha considerato lecita ed in linea con i principi della leale concorrenza la clausola con cui un produttore vieta al distributore di usare piattaforme online di terzi non autorizzati Amazon etc. per commercializzare i suoi prodotti di lusso questo divieto è adeguato e in generale non va oltre quanto necessario per salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti.