RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 1014, C-158/16 20 DICEMBRE 2017 TUTELA DEL LAVORO ELEZIONI DIRITTO ALL’ASPETTATIVA Principio di non discriminazione – Nozione di condizioni di impiego” – Collocamento nella posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari – Normativa nazionale che prevede la concessione di un’aspettativa per incarichi particolari in caso di elezione a cariche pubbliche ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim. La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che la nozione di condizioni di impiego , di cui a tale disposizione, ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un’aspettativa speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all’avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare. Essa, perciò, osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale escluda in modo assoluto che questa aspettativa sia concessa a un lavoratore a tempo determinato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU C 2016 683 e 2014 152. Su questo tema si vedano anche le EU C 2017 1004, C-442/16 sui diritti di soggiorno ed all’indennità di disoccupazione per il lavoratore autonomo straniero che abbia perso tale status e EU C 2017 1012, C-102/16 sulla possibilità che i lavoratori nel settore dei trasporti possano svolgere il periodo di riposo settimanale a bordo del veicolo, depositate il 20/12/17. EU C 2017 684, C 184/16 14 SETTEMBRE 2017 CITTADINO DELL’UE ESPULSO DA STATO MEMBRO LIMITI ALLA MIGRAZIONE INTERNA ED ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE Soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di ingresso nel territorio di tale Stato – Legittimità di un provvedimento di ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di allontanamento dal territorio – Possibilità di avvalersi, a titolo di eccezione, dell’illegittimità di un precedente provvedimento – Obbligo di traduzione. La direttiva 2004/38/CE migrazione interna all’UE ed il principio della tutela del legittimo affidamento non ostano a che uno Stato membro, da un lato, ritiri un attestato d’iscrizione erroneamente rilasciato ad un cittadino dell’UE che era ancora oggetto di un divieto d’ingresso nel territorio e, dall’altro lato, assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento, basato sulla mera constatazione che il provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio era ancora in vigore. Questa Direttiva e la 2008/115/CE rimpatrio di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare non ostano a che un provvedimento di rimpatrio di un cittadino dell’UE come quello di cui al procedimento principale, sia adottato dalle stesse autorità ed in base alla stessa procedura seguita per il provvedimento di rimpatrio del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ex art. 6 § .1 D. 2008/115, quando siano applicate le misure di recepimento della D. 2004/38 più favorevoli a detto cittadino dell’UE. Il principio di effettività non osta ad una prassi giurisprudenziale secondo cui il cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale non può eccepire, a sostegno di un ricorso avverso tale provvedimento, l’illegittimità del provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti, purché l’interessato abbia avuto l’effettiva possibilità di contestare in tempo utile il provvedimento da ultimo citato tenuto conto delle disposizioni della D. 2004/38. L’art. 30 D. 2004/38 impone agli Stati membri di adottare ogni misura utile affinché l’interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un provvedimento adottato in virtù dell’art. 27 § .1, ma non impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal senso, che il provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale. Sul tema EU C 2016 882, 2014 140 e 2004 83.