RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 972, C-66/17 14 DICEMBRE 2017 TITOLO ESECUTIVO DELL’UE RECUPERO SPESE DI LITE. Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Titoli esecutivi idonei ad essere certificati come titolo esecutivo europeo – Decisione sull’importo delle spese relative al procedimento giudiziario contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato – Esclusione. Gli articolo 4, punto 1 e 7 Regolamento CE n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull’importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo. Il titolo esecutivo europeo si applica, ai sensi degli articolo 2 § .1, 3 § .1 e 4 § .2 R.805/04, in materia civile e commerciale, alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati, laddove questi ultimi sono definiti come un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nelle suddette decisioni giudiziarie, transazioni o atti pubblici . I crediti non devono essere contestati e devono essere soddisfatti i requisiti ex art. 6 per ottenere la certificazione del titolo. Sono previste norme speciali per la riscossione delle spese di lite ai sensi dell’art. 7 del Regolamento stesso, una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l’importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d’origine . Nella fattispecie la lite verte sulla declaratoria del diritto di proprietà di un veicolo e, quindi, non su un credito incontestato, sì che esula dal campo di applicazione di detto Regolamento EU C 2012 142 . EU C 2017 969, C-243/16 14 DICEMBRE 2017 DIRITTO SOCIETARIO RECUPERO CREDITI SALARIALI. Recupero dei crediti derivanti da un contratto di lavoro – Diritto di agire, dinanzi allo stesso giudice, contro la società e contro il suo amministratore in qualità di responsabile e condebitore solidale per i debiti della società. La direttiva 2009/101/CE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 48 II comma [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, in particolare i suoi art. 2 e 6-8 e la direttiva 2012/30/UE coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ex art. 54 § .2 TFUE per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa , in particolare i suoi articolo 19 e 36, devono essere interpretate nel senso che esse non conferiscono a lavoratori subordinati, creditori di una società per azioni a causa della risoluzione del loro contratto di lavoro, il diritto di agire dinanzi allo stesso giudice del lavoro competente a conoscere della loro azione per il riconoscimento del credito retributivo. In ragione della necessità di far valere la responsabilità dell’amministratore di tale società per aver omesso di convocare l’assemblea generale della società nonostante le gravi perdite da essa subite, affinché tale amministratore sia dichiarato condebitore solidale di tale credito retributivo. Infatti queste norme non prevedono né l’obbligo di convocare l’assemblea generale di una società commerciale in caso di perdite gravi subite da quest’ultima, né il diritto dei creditori di far valere la responsabilità dell’amministratore in un simile caso di specie, né disposizioni procedurali a tale titolo. Esse sono quindi manifestamente prive di un collegamento con i fatti all’origine del procedimento principale in cui la ditta datrice non aveva potuto pagare per intero gli arretrati ad alcuni dipendenti per l’insolvenza ed il fallimento, sì che questi, contestualmente ad un’azione esecutiva per recuperare il restante dovuto, avevano promosso detta azione di responsabilità EU C 2014 2055 e 2016 570 .