RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II COLGEÇ EN ED ALTRI comma TURCHIA 12 DICEMBRE 2017, RICcomma 50124/07 ETcomma TUTELA DELLE MINORANZE ETNICHE DIRITTO ALLO STUDIO INSEGNAMENTO IN LINGUA STRANIERA. La sanzione disciplinare è un’illecita e sproporzionata interferenza nel diritto allo studio. All’epoca dei fatti i ricorrenti erano studenti universitari che chiesero di avviare in via opzionale corsi in lingua curda, ma furono espulsi a seguito di provvedimenti disciplinari. Vinsero i ricorsi amministrativi e furono riammessi concedendo loro di sostenere gli esami che avevano perso a causa dell’espulsione. Agirono anche per essere indennizzati, ma invano, poiché si ritenne un equo indennizzo il fatto che avessero potuto sostenere anche gli esami persi. Violato l’art. 2, protocollo 1, che tutela il diritto allo studio sulla cui regolamentazione gli Stati hanno ampia discrezionalità, ma, non essendo un diritto assoluto, può essere soggetto a restrizioni solo se sono prevedibili, note a tutti ed hanno una base legittima. Nella fattispecie esse erano note ed avevano una base legale, ma non perseguivano fini legittimi perché la tutela del pluralismo, della tolleranza e della libertà d’espressione sono fondamentali in una società democratica. Una sanzione disciplinare è sempre considerata sproporzionata ed arbitraria se da un lato la scuola rectius l’università deve garantire il rispetto delle regole, dall’altro ha il fine di forgiare il carattere e le capacità mentali degli alunni, cosa che non può avvenire sanzionandoli quando rivendicano i loro diritti insegnamento nella loro lingua e tutela delle minoranze etniche . Le Corti hanno riconosciuto l’illiceità della sanzione, ma non hanno saputo riequilibrare i contrapposti interessi. Sul tema Ali v. Regno Unito del 11/2/11 e Tarantino ed altri c. Italia del 2013. SEZ.II SULEYMAN CELEBI ED ALTRI comma TURCHIA 12 DICEMBRE 2017, RIcomma 22729/08 E 10581/09 LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE E DI ESPRESSIONE ASSENZA DI RIMEDI CONTRO ABUSI DELLE AUTORITÀ. L’uso della forza è contrario alla libertà di manifestazione pacifica. I protagonisti della vicenda sono membri di sindacati che tutelano i medici ed i lavoratori nel settore sanitario, che nel 2007, a Piazza Taksim, manifestarono per chiedere che il 1 maggio fosse proclamato giorno festivo, per deporre una corona al monumento di Ataturk e tenere un comizio. Furono dispersi con la forza gas lacrimogeni e getti d’acqua a pressione . Le loro denunce contro le forze dell’ordine ed il prefetto per violenze ed abuso di potere furono archiviate, mentre furono denunciati per manifestazione non autorizzata ed incitazione a partecipare a raduni illegali all’esito delle indagini si concluse tutto con un non luogo a procedere. La giurisprudenza della CEDU è chiara nel considerare che gli interventi manu militari e l’uso eccessivo della forza per disperdere le manifestazioni, se sono pacifiche, ledono l’art. 11 Cedu. Per altro rapporti del Consiglio dei Ministri del COE gruppo Aytman hanno evidenziato come la Turchia sia avvezza ad un uso eccessivo della forza per disperdere le manifestazioni. Ciò ha un effetto dissuasivo sull’esercizio di queste libertà riunione, manifestazione ed espressione e lo Stato ha l’obbligo di proteggerle in quanto diritto fondamentale Sul tema Süleyman Ç elebi ed altri c. Turchia del 24/5/16 e Promo Lex c. Moldavia nella rassegna del 25/2/15. Sull’illiceità delle sanzioni amministrative contro chi manifesta analizzata anche sotto l’ottica dell’equo processo si segnala Öğrü ed altri c. Turchia che sarà pubblicata il 19/12/17.