RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V STRAND LOBBEN ED ALTRI comma NORVEGIA 30 NOVEMBRE 2017, RIcomma 37283/13 TUTELA DELLA PRIVACY ADOTTABILITÀ MINORI DISAGI SOCIALI E PSICHICI. La madre non ha empatia col figlio, che ne soffre psicologicamente giusta l’adozione. Protagonisti di un classico caso di adozione su parere dei servizi sociali sono i nonni materni, la madre ed i suoi due figli minori. La donna, alla nascita del primogenito, lasciò la casa famiglia ove era assistita dai servizi, cui si era rivolta trovandosi in temporanee difficoltà. Il figlio le fu tolto ed affidato ad una famiglia che, poi, lo ha adottato, malgrado la donna avesse dimostrato di potersene prendere cura con l’aiuto dei genitori e del nuovo marito con cui aveva avuto un altro figlio. Non sussiste alcuna violazione dell’art. 8 le autorità hanno equamente bilanciato gli interessi e protetto il bimbo che era particolarmente vulnerabile lui e la madre sono le uniche vere parti in causa, la posizione degli altri ricorrenti è stata stralciata i nonni sono stati esclusi perché hanno avuto sporadici incontri col nipote ed hanno convissuto con lui solo per 5 giorni quando la madre era ospite della casa famiglia, perciò non si è creato un legame rientrante nella nozione di vita familiare tutelata dall’art. 8 . Infatti i servizi sociali hanno adottato misure di vasta portata per favorire il reinserimento, ma la madre nei tre anni in cui ha avuto la possibilità di vederlo regolarmente non ha dimostrato empatia e comprensione nei confronti del figlio ed era passato un ampio lasso di tempo in cui si era integrato nella nuova famiglia l’adozione era nel suo primario interesse. Ciò è stato ampiamente comprovato da testimonianze e pareri/perizie di esperti. I principi di diritto su cui si basa il caso sono già stati codificati da Paradiso e Campanelli c. Italia nel quotidiano del 25/1/17, Y.comma c. Regno Unito del 13/3/12 e Johansen c. Norvegia del 7/8/96. Sempre sulla tutela della privacy immagine e reputazione altrui ed il bilanciamento con le libertà di espressione e stampa si citi Mac TV s.r.o c. Slovacchia del 28/11/17 sulla condanna di questa emittente per i commenti sull’incidente aereo del 2010 in cui era morto l’ex presidente polacco, accusato di essere russofobo ed estremamente conservatore, considerati pareri politici. SEZ. IV NAZARENKO comma UCRAINA 3 OTTOBRE 2017, RIcomma 18656/13 EQUO PROCESSO MANCATA NOTIFICA DELL’APPELLO. Non notificare un atto alla controparte, nemmeno dopo la sua espressa richiesta, viola l’equo processo. In prime cure, il ricorrente vinse una causa per la rivalutazione della pensione ed ottenne l’aumento indicizzato al salario medio nazionale. Le autorità interne delegate alla regolamentazione delle pensioni impugnarono la decisione malgrado l’avviso di tale volontà e la sua richiesta sulla data della prima udienza, nulla fu gli notificato, la decisone veniva dunque annullata senza possibilità di difendersi. Violato l’art. 6 Cedu. Se da un lato è dovere delle parti usare la dovuta diligenza per proteggere i propri interessi, dall’altro si deve rilevare l’inerzia colpevole delle autorità giudiziarie hanno atteso 3 mesi prima d’informare il ricorrente dell’appello e lasciati passare infruttuosamente altri 4 sino alla notifica della sentenza. In tal modo sono stati palesemente lesi i diritti alla parità delle armi ed al contraddittorio Karakutsya c. Ucraina del 16/2/17 e Muscat c. Malta del 12/7/12 . Su questi temi, anche in relazione alla libertà di stampa, si vedano i casi Becker c. Norvegia sulla inviolabilità della tutela delle fonti giornalistiche , Kormev c. Bulgaria condanna basata su informazioni estorte al coimputato del 5/10/17 e Tibet Mendes ed altri ed Eker c. Turchia nei factsheets Protection of reputation del 24/10/17 che hanno sancito che l’onere di motivazione e la scelta di procedere inaudita altera parte devono essere parametrate alla natura della lite.