RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 887, C-246/16 23 NOVEMBRE 2017 IVA – IMPONIBILE - ITALIA. Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore. L’articolo 11, parte C, § .1 comma II della sesta direttiva IVA 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di 10 anni. Pregiudiziale sollevata dal CTP di Siracusa il ricorrente, dopo che un suo cliente era fallito senza pagargli una fattura, nell’errata convinzione di essere autorizzato dal d.P.R. n. 633/72, ridusse l’imponibile IVA a concorrenza di tale debito. L’AGE non approvò la rettifica, perché non era stata data prova certa che lo stesso non sarebbe stato onorato procedura concorsuale od ingiunzione .La CGUE ribadisce il principio che l’IVA si paga sulla somma effettivamente ricevuta convalidando de facto la riduzione effettuata dal ricorrente. I principi di diritto su cui si basa questa decisione sono già stati elaborati dalle EU C 2014 328 e 1997 339. EU C 2017 889, C-381/16 23 NOVEMBRE 2017 TUTELA DEI MARCHI - MARCHIO COMUNITARIO - MOTIVI DI RIVENDICAZIONE NON PREVISTI DAL DIRITTO DELL’UE. Marchio in quanto oggetto di proprietà – Assimilazione del marchio dell’Unione europea al marchio nazionale – Trasferimento di un marchio registrato a nome dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio – Disposizione nazionale che offre la possibilità di esercitare un’azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale. Gli artt. 16 e 18 del regolamento CE n. 207/2009, sul marchio dell’UE, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione, nei confronti di un marchio dell’UE, di una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chiesta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendicare la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle disciplinate dallo stesso articolo 18. Il marchio dell’UE è considerato, al di là delle ipotesi tassative previste dall’articolo 18, un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo i criteri fissati dall’articolo 16. L’azione di rivendicazione per il trasferimento del marchio registrato a nome di un agente o di un rappresentante del titolare di tale marchio senza l’autorizzazione del titolare medesimo, esulando dall’articolo 18 stesso, sarà disciplinata dalla legge nazionale dello Stato in cui il marchio dell’UE risulta registrato. Sul tema non risultano precedenti specifici.