RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I E III HAARDE comma ISLANDA E LAMBIN comma RUSSIA 23 E 21 NOVEMBRE, RICcomma 66847/12 E 12688/08 EQUO PROCESSO - TEMPI RISTRETTI PER DIFESE. Accusa dettagliata e citazioni precise del fascicolo d’ufficio escludono carenze nei tempi di difesa. In entrambi i casi i ricorrenti lamentano di non avere avuto un tempo ragionevole per approntare le loro difese il primo riguarda l’impeachment subito dal premier per gravi negligenze ed omissioni sulla gestione dei crac bancari che hanno portato al fallimento del paese. Nell’altro i legali di un militare, condannato per l’omicidio di due minorenni con pena confermata in appello ed in Cassazione udienza a porte chiuse , ebbero 35 minuti e poi, in un’altra fase del giudizio, 5 giorni per studiare le 1500 pagg. 5 volumi del fascicolo d’ufficio. Nel primo caso, secondo la Corte, non c’è stata alcuna deroga agli artt. 6 e 7 Cedu le modalità con cui sono state raccolte le prove, il ruolo della Commissione Parlamentare, il modo in cui si è svolto l’impeachment hanno rispettato le garanzie processuali del ricorrente. Il voto del Parlamento per metterlo sotto accusa non era arbitrario o politico, l’Alta Corte, che lo ha condannato sulla base di un atto di accusa dettagliato e preciso, è indipendente e sufficientemente imparziale. Infine è stato rispettato il principio di certezza del diritto assieme a quelli di legalità, di irretroattività della legge e del favor rei sono tutelati dall’articolo 7 perché le conseguenze della sua negligenza e possibilità di ascrivergli la responsabilità della crisi erano ben prevedibili e oggetto di una sufficiente descrizione in diritto cfr. Vasiliauskas c. Lithuania [GC] del 2015 e Lhermitte c. Belgio [GC] del 29/11/16 . Nell’altro è stata ravvisata una deroga all’articolo 6 Cedu solo per la mancata udienza pubblica, dato che le altre erano censure tardive ed infondate. Non si può invocare una carenza di tempi di difesa se si è assistiti da due legali, incontrati senza alcuna restrizione numero e durata degli incontri , i volumi erano già stati studiati dal ricorrente e nelle memorie sono stati fatti riferimenti precisi alle varie pagine e faldoni. La CEDU, invece, rileva come tenere udienze a porte chiuse sia un’eccezione alla regola generale, concedibile solo in pochi e tassativi casi. La buona amministrazione della giustizia si basa sulla fiducia della collettività sulla stessa si ottiene solo con udienze pubbliche ed accessibili a tutti i potenziali spettatori cfr. Khodorkovskiy e Lebedev v. Russia del 25/7/13, Ocalan c. Turchia del 12/3/03 e Pretto ed altri c. Italia dell’8/12/83 . Simili a questi casi sono quelli Schesztak c. Ungheria del 21/11/17 nei factsheets Work-related rights in cui è stata ravvisata una deroga all’equo processo, relativo ad un’impugnazione di un licenziamento illegittimo, dato che per un errore procedurale sul calcolo dei termini di prescrizione gli è stato impedito il deposito di una sua memoria difensiva. SEZ. III PANYUSHKINY comma RUSSIA 21 NOVEMBRE 2017, RIcomma 47056/11 PREVIDENZA SOCIALE - MIGRAZIONE INTERNA - TUTELA DEI MINORI. La perdita della casa è un’estrema interferenza nei diritti tutelati dall’articolo 8 Cedu. Una madre single, migrante forzata proveniente dall’Uzbekistan, per 14 anni circa occupò un appartamento di 3 stanze col figlio altro ricorrente che risiedeva abitualmente lì allora neonato. Non avendo richiesto il rinnovo del suo status di migrante il figlio non l’ha mai avuto , a sua insaputa, le autorità glielo revocarono e promossero lo sfratto senza offrire una sistemazione alternativa. Inutili i tentativi di bloccare lo sfratto. La CEDU rileva infatti come tutti abbiano diritto ad una casa e che quando cessa il diritto d’occupazione debba essere un tribunale indipendente ad adottare misure proporzionate alla luce dei diritti tutelati dall’articolo 8 bilanciando equamente i contrapposti interessi. Nella fattispecie ciò non è avvenuto la perdita dello status di migrante forzato ha ingiustamente determinato ipso iure lo sfratto, senza tener conto che quella era l’unica abitazione e che non avevano né gli erano state offerte sistemazioni alternative. Si noti che questi principi erano stati stabiliti dalla CEDU in due precedenti Connors c Regno Unito del 27/5/04 e McCan c. Regno Unito del 2008 in cui le autorità locali avevano sgombrato un campo rom, senza offrire loro un luogo ove accamparsi. Sempre sulla tutela della serenità familiare ed il fenomeno dei c.d. bambini con la valigia si veda l’odierna Mansour c. Slovacchia.