RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 862, C-165/16 14 NOVEMBRE 2017 COPPIE MISTE - DOPPIA CITTADINANZA - DIRITTO DI SOGGIORNO - LIBERA CIRCOLAZIONE. Cittadino dell’UE che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza d’origine – Diritto di soggiorno, in tale Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, suo familiare. La direttiva 2004/38/CE diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri , deve essere interpretata nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell’UE abbia esercitato la propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza in forza degli artt. 7 § .1 o 16 § . 1 e ne abbia successivamente acquisito la cittadinanza, conservando al contempo anche la propria cittadinanza d’origine, e, alcuni anni dopo, abbia contratto matrimonio con un cittadino di uno Stato terzo con il quale continui a risiedere nel territorio di detto Stato membro, quest’ultimo cittadino non beneficia di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in questione sulla base delle disposizioni di detta direttiva. Egli può tuttavia beneficiare di tale diritto di soggiorno in forza dell’articolo 21, par. 1, TFUE, a condizioni che non devono essere più rigorose di quelle previste da questa direttiva per la concessione di detto diritto a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’UE che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza. Un algerino, sposato con una cittadina spagnola, naturalizzata inglese prima delle nozze, si vedeva rifiutare il permesso di soggiorno. La direttiva 2004/38 concede un diritto di soggiorno derivato ed incondizionato solo al familiare del cittadino dell’UE residente in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza. Nella fattispecie è invocabile l’articolo 21 § .1 TFUE, perché disciplina la libertà di movimento sul territorio dell’UE se non concesso influirebbe negativamente sulla vita familiare del cittadino comunitario limitandola ingiustamente. Sul tema EU C 2014 135, 2017 354 e 432 nelle rassegne del 12/5 e 4/8/17. EU C 2017 710, C-171/16 21 SETTEMBRE 2017 MAE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ. Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa – Procedimento nazionale di un suo previo riconoscimento – Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro. La decisione quadro 2008/675/GAI deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi. Osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia assoggettata allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quella prevista agli artt. 463 - 466 del Nakazatelno-protsesualen kodeks c.p.p. bulgaro . L’articolo 3 § .3 della stessa deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta all’imposizione, ai fini dell’esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena. Sul tema EU C 2016 243 e, per analogia con i temi trattati, le EU C 2017 628 e 629 nelle rassegne del 5/8/16 e 25/8/17.