RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II OKAN GUVEN ED ALTRI comma TURCHIA 14 NOVEMBRE 2017, RIcomma 13476/05 USUCAPIONE TERRENO COSTIERO TUTELA DELLA PROPRIETÀ. Viola l’equo processo disattendere le decisioni delle Corti e l’eccessiva durata di una lite semplice. Nel 1987 furono citati in giudizio dal MEF per l’occupazione abusiva di un terreno sabbioso, ma rilevavano che per un errore del catasto nel 1952, poi corretto, non era stato registrato e che la loro famiglia lo possedeva da oltre 70 anni, sì che lo avevano usucapito. Le Corti, però, rilevarono che proprio l’accatastamento quale banco di sabbia di fronte al Mar Nero , come sancito da una S.comma in corso di lite, ne acclarava l’appartenenza al demanio e l’impossibilità di usucapirlo. Ignorate le decisioni amministrative che annullavano l’atto in cui si stabiliva la linea di confine della costa, escludendone il bene conteso. Violato l’articolo 6 Cedu rientra nella discrezionalità dei giudici interni ammettere o meno prove e la CEDU non può sindacarne le decisioni e le esegesi della prassi e delle norme interne, salvo che siano basate su conclusioni arbitrarie ed irrazionali come nella fattispecie. Infatti, con un atteggiamento sempre imprevisto ed incoerente, le Corti non hanno considerato, in deroga ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento delle parti, dette sentenze amministrative favorevoli ai ricorrenti con conclusioni irrazionali ed arbitrarie. Infine è eccessiva la durata di quasi 20 anni per risolverla dato che era una questione semplice che non richiedeva particolare diligenza . Sul tema Tommaso c. Italia [GC] del 2017, Bouyid c. Belgio [GC] del 2015 e Turgut ed altri c. Turchia del 23/3/13. SEZ.III NOVAYA GAZETA E MILASHINA comma RUSSIA 3 OTTOBRE 2017, RIcomma 45083/06 KURSK GIORNALISMO INVESTIGATIVO LIBERTÀ DI STAMPA. Non si può sanzionare il giornalismo investigativo per tutelare l’immagine dello Stato e/o dei suoi dirigenti. L’editore ed una cronista del noto quotidiano sollevarono dubbi sulle modalità e sulle cause della morte dei marinai di stazza sul sommergibile nucleare Kursk, affondato nel 2000, condivisi da un genitore della vittima che aveva adito la CEDU invocando una deroga all’articolo 2 Cedu, sollevando dubbi sull’insabbiamento del caso per aiutare gli ufficiali responsabili di quella flotta a sottrarsi alle responsabilità penali, ponendo fine all’inchiesta . Questa affermazione è stata considerata diffamatoria e perciò sono stati condannati. Violato l’articolo 10 Cedu nei factsheets Protection of reputation gli articoli censurati riportavano opinioni e dichiarazioni di terzi su questa catastrofe e le Corti interne, non ne hanno rispettato i parametri nel sanzionare i ricorrenti, dando l’impressione di privilegiare la tutela dell’immagine e della reputazione degli accusati piuttosto che la libertà di stampa, non avendo esplicato quali fossero i motivi imperiosi che giustificavano la condanna, risultati per altro indifferenti Bedsat c. Svizzera [GC] del 2016 e Delfi As c. Estonia [GC] nel quotidiano del 16/6/15 . Identica al caso Dminitriyevskiy c. Russia del 3/10/17 nei factsheets Hate speech sulla pubblicazione di opinioni di due leader separatisti ceceni sulla tutela dell’integrità territoriale della Cecenia.