RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 847, C-641/16 9 NOVEMBRE 2017 DIRITTO FALLIMENTARE RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA PROCEDURA D’INSOLVENZA ED AZIONI A TUTELA DELLA LEALE CONCORRENZA. Azione giudiziaria per atti di concorrenza sleale proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza e promossa da una società con sede in un altro Stato membro, contro il cessionario di un ramo di attività della società sottoposta alla procedura di insolvenza – Azione estranea alla procedura di insolvenza o scaturente direttamente da tale procedura e ad essa strettamente connessa. L’art. 3 § .1 Regolamento CE n. 1346/2000 procedure di insolvenza deve essere interpretato nel senso che non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale mediante la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza di essersi indebitamente presentato come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva di articoli fabbricati dal debitore. I principi sottesi alla fattispecie erano già stati codificati dalle EU C 2014 2145 e 2009 419. Sempre sulla ripartizione della giurisdizione si veda l’odierna EU C 2017 841, C 217/16 sul foro dell’esecuzione forzata della decisione della Commissione di imporre un obbligo pecuniario ai sensi dell’art. 299 TFUE. EU C 2017 833, C-98/16 9 NOVEMBRE 2017 TUTELA DEI LAVORATORI E PREVIDENZA SOCIALE PARI OPPORTUNITÀ PART TIME DISOCCUPAZIONE. Part time verticale Normativa nazionale che esclude i periodi di contribuzione dei giorni non lavorati ai fini della determinazione della durata della prestazione. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, contenuta nell’allegato della direttiva 97/81/CE non è applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella oggetto del procedimento principale. L’art. 4 § .1 Direttiva 79/7/CEE graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale sia costituita da donne che subiscano le conseguenze negative di tale normativa. Dato che in Spagna il 70-80% dei dipendenti che fruiscono del part time verticale è donna, è palese la disparità nei confronti dei colleghi uomini, la quale non può essere giustificata dal principio del contributo al sistema previdenziale , perché la censurata misura non è atta ad assicurare la dovuta correlazione tra i contributi versati dal lavoratore e i diritti che questi può richiedere in materia di prestazione di disoccupazione EU C 2015 215 nella rassegna del 17/4/15 . Sempre sulla tutela del lavoro si citi la EU C 2017 844, C-306/16 di oggi per la CGUE gli articolo 5 Direttiva 93/104/CE e 5 comma I Direttiva 33/88/CE non richiedono che il periodo minimo di riposo settimanale sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, bensì che sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni. Queste direttive, infatti, si limitano a stabilire norme minime di protezione del lavoratore in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, lasciando una certa discrezionalità e flessibilità in materia agli Stati membri.