RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II LEUSKA ED ALTRI comma ESTONIA 7 NOVEMBRE 2017, RIcomma 64734/11 RCA TUTELA DELLE VITTIME ADR-SPESE DI LITE. Chi patteggia rinuncia ai propri diritti processuali, ma i giudici devono pronunciarsi su tutte le richieste. I genitori della vittima di un sinistro ed i terzi trasportati madre e figlia , feriti nel medesimo, promossero azioni penali e civili contro il responsabile che, transando la lite, ammise le sue colpe. La sentenza penale, però, non fece alcuna menzione alla condanna alle spese di lite. Impugnarono invano il punto. La CEDU ha riscontrato una parziale deroga all’art. 6. La tutela delle vittime di reato è regolata dalla Decisione quadro 2001/220/GAI sostituita, poi, dalla Direttiva 2012/29/UE. La transazione prevista dalla legge estone è equivalente al nostro patteggiamento con conseguente rinuncia ai propri diritti processuali, come quello di essere sentiti in udienza, sì che la censura sul punto deve essere respinta non violando l’equo processo. La transazione può anche decidere sulle spese di lite ed il giudice che la ratifica deve verificare che siano previste e l’esattezza del conteggio, altrimenti deve provvedervi. Infatti l’art. 6 prevede che in materia civile il G.I. decida sulla lite e sul rimborso delle relative spese. Questo principio vige anche nel caso in cui le parti avanzino pretese civili nel processo penale come nella fattispecie Boulois c. Lussemburgo [GC] del 2012, Scoppola c. Italia nnumero 1 e 2 [GC] del 2006 e del 2009 . Queste omessa vigilanza e carenza costituiscono, perciò, una violazione dell’art. 6 come nell’odierno caso Cherednichenko ed altri c. Russia l’assenza di norme uniformi sul calcolo del dies a quo del termine di decadenza per presentare appello comporta incertezza giuridica, viola la buona amministrazione della giustizia ed è un eccessivo formalismo che può portare a rischi di ricorsi ripetitivi. SEZ. II EGILL EINARSSON comma ISLANDA 7 NOVEMBRE 2017, RIcomma 24703/15 DIFFAMAZIONE SU ISTAGRAM PLAGIO TUTELA DELLA REPUTAZIONE ALTRUI. Il temine stupratore indica un giudizio di fatto e di valore. Un noto cronista e blogger fu assolto per assenza di prove dalle accuse di stupro ed abusi sessuali, notizia che fu oggetto di un’intervista su un quotidiano locale, corredata da sue foto, in cui si ribadiva che si trattava di false accuse. Una persona, però, pubblicò un servizio su Istagram in cui aveva ripreso alcune foto, distorcendole e corredandole di didascalie vai a fatti fottere bastardo stupratore e la scritta Loser sulla faccia del blogger. Inutili le richieste di ritrattazione, di cancellare i fakes e d’indennizzo. In tutti i gradi di giudizio le richieste della vittima furono rigettate perché le Corti le ritennero giudizi di valore non diffamatori anziché dichiarazioni fattuali . Confermata la prassi della deroga dell’art. 8 sotto il profilo della libertà d’espressione ex art. 10 Cedu nei factsheets Protection of reputation e New technologies questa libertà trova una restrizione quando si lede l’altrui reputazione. Le conclusioni delle Corti interne sono errate e non hanno attuato un equo bilanciamento degli interessi non ha istigato alcun dibattito pubblico spietato, si è, anzi, difeso da una gogna mediatica ed il lemma stupratore indica un’azione rectius un reato ascrivibile alla vittima, ma anche un giudizio di valore sulla stessa, che doveva essere provato con fatti concreti, cosa che non è avvenuta il ricorrente era stato assolto con formula piena dall’accusa, rivelatasi falsa Delfi c. Estonia [GC] e sulla diffamazione a mezzo d’opera d’arte L’evanescente confine tra la satira e la diffamazione ” .