RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV DRAGOS IOAN RUSU C. ROMANIA 31 OTTOBRE 2017, RIC.22767/08 LOTTA AL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI - TUTELA DELLA CORRISPONDENZA PRIVATA - INTERCETTAZIONI. Vietato sequestrare la corrispondenza altrui, anche se al posto delle ricerche contiene droghe spacciate all’estero. Un ricercatore universitario spacciava all’estero sostanze stupefacenti diazepam , nascondendole in plichi indirizzati a destinatari stranieri, in cui dichiarò di aver inserito documenti e campioni scientifici relativi al suo lavoro. Una prima procedura d’urgenza, con sequestro del pacco, fu attuata dalla polizia su segnalazione di un impiegato dell’ufficio postale della città seguirono poi altri due sequestri. L’uomo fu condannato per traffico di stupefacenti, comprovato da perizie sui pacchi calligrafiche e relative al contenuto , varie testimonianze tra cui quelle di farmacisti che avevano venduto il farmaco proibito senza prescrizione medica, vari rapporti della polizia, anche scientifica e ricerche sui destinatari stranieri degli stessi. La CEDU ha perciò considerato equo il processo subito dal ricorrente, escludendo ogni violazione dell’art. 6 Cedu rispettate le sue garanzie processuali e l’accertamento del reale contenuto dei pacchi era affidabile Bychov c. Russia [GC] del 10/3/09 e Prade c. Germania nella rassegna del 4/3/16 . È stata invece violata, ex art. 8 Cedu, la segretezza della sua corrispondenza detta procedura di sequestro, aggirando il controllo del giudice, costituisce un abuso. In primis non ne era stata dimostrata l’urgenza e dato che la polizia era già venuta a conoscenza di questo traffico un mese prima del secondo sequestro, la procedura non offre adeguate garanzie contro eventuali abusi e, perciò, non ha alcuna base legale. Infine l’accesso alla corrispondenza ed il suo sequestro devono essere sempre sottoposti al vaglio delle giurisdizioni interne, le uniche in grado di offrire le migliori garanzie d’indipendenza ed imparzialità Eylem Kaya c. Turchia, Barbulescu c. Romania [GC] e Trabajo Rueda c. Spagna nei quotidiani del 15/12/16, 5/9/17 e 30/5/17 e Dagojevic c. Croazia nella rassegna del 23/1/15 . SEZ.V KALEJA C. LETTONIA 5 OTTOBRE 2017, RIC.22059/08 INTERROGATORIO DEI TESTI E DELLE PERSONE INFORMATE SUI FATTI - TUTELE. Il testimone non ha bisogno di un legale, ma deve essere prontamente avvisato del suo rinvio a giudizio. La contabile di una società di gestione immobiliare veniva accusata di vari reati frode fiscale, storno di fondi, falso etc. . Interrogata senza la presenza di un testimone, non essendo stata informata sul dovere di tacere per non autoincriminarsi, ammise alcuni reati sì che fu rinviata a giudizio in seguito a queste ammissioni. La CEDU da un lato ha escluso una violazione dell’art. 6 § § .1 e 3 Lett. c perché lo status di testimone non implica l’assistenza di un legale e, perciò, la procedura penale dal 1998 al 2005 è stata equa. Dall’altro ha ritenuto che questo eccessivo lasso di tempo per formulare i capi d’accusa contro la ricorrente, periodo in cui è stata interrogata più volte quale teste, costituisca una deroga all’art. 6 Baycam Koc ed altri c. Turchia nella rassegna dell8/7/17 e McFarlane c. Irlanda [GC] del 10 /09/10 .