RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 804, C-106/16 25 OTTOBRE 2017 TUTELA DEI CREDITORI, DEI SOCI E DEI DIPENDENTI TRASFERIMENTO DI SEDE FALLIMENTO CANCELLAZIONE DAI REGISTRI. Libertà di stabilimento e sue restrizioni – Trasformazione transfrontaliera di una societàe trasferimento della sola sede legale in un altro Stato membro–Normativa nazionale che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito ad una procedura di liquidazione– Lotta contro le pratiche abusive. Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che la libertà di stabilimento è applicabile al trasferimento della sede legale di una società costituita ai sensi del diritto di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, ai fini della sua trasformazione, conformemente alle condizioni poste dalla legislazione di questo ultimo, in una società soggetta al suo diritto, senza spostamento della sede effettiva della citata società. Ostano, poi, all’obbligo di liquidazione imposta dal primo Stato membro alla società che effettua tale trasferimento. Infatti costituisce un limite alla libertà di stabilimento. Questo onere potrebbe essere giustificato da motivi imperativi quali la tutela dei creditori, dei soci di minoranza e/o dei dipendenti della ditta, ma nella fattispecie la legge polacca prevede un obbligo generico, senza tenere conto di un rischio effettivo di lesione di detti interessi e prevedere misure meno restrittive per salvaguardarli. Inoltre non è accettabile un tale limite sulla base di una presunzione generale di abuso in forza delle norme sulla lotta alle pratiche abusive. La contestata legge, perciò, è un’arbitraria e sproporzionata interferenza nelle libertà di stabilimento della ditta che ha effettuato questo trasferimento la quale va al di là di quanto necessario in una società democratica EU C 2016 972, 2012 440 e 2011 785 . EU C 2017 688, C-168 E 169/16 14 SETTEMBRE 2017 GIURISDIZIONE NELLE LITI SULLA TUTELA DEL LAVORO AVIAZIONE. Nozioni di Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” e di base di servizio”– Personale di volo. L’art. 19 punto 2 Lett. a Regolamento CE numero 44/2001 Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività , ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di base di servizio , ai sensi dell’allegato III del regolamento CEE numero 3922/91 armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile . La nozione di base di servizio costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività . Nei contratti di lavoro il dipendente è la parte più debole che, perciò, deve essere maggiormente tutelata. Per raggiungere questi obiettivi, in base a tali norme il lavoratore può adire il foro che considera più vicino ai suoi interessi quello ove il datore di lavoro ha il suo domicilio o quello del luogo in cui svolge abitualmente la propria attività. Per determinarlo il giudice si affida ad una serie d’indizi, tra cui nella fattispecie la nozione di base di servizio. Si precisa che, nel nostro caso, si deve tenere conto della < < nazionalità> > degli aerei, luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività del dipendente, poiché la compagnia datrice può battere una bandiera diversa da quella dello stato ove ha sede la base EU C 2015 574, 2012 491 e 2011 151 .