RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CIRINO E RENNE C. ITALIA 26 OTTOBRE 2017, RIC.2539 E 4705/13 MALTRATTAMENTI IN CARCERE-REATO DI TORTURA INEFFICACIA DELLE INCHIESTE-IMPUNITÀ DEI COLPEVOLI. Nel carcere di Asti ci fu tortura da parte di 5 guardie penitenziarie. I ricorrenti lamentano un classico caso di maltrattamenti subiti in carcere da parte di 5 secondini percosse, detenzione in isolamento in precarie condizioni etc. .Le Corti interne non punirono i secondini implicati in tali atti perché l’azione era prescritta in ogni caso erano sotto processo solo per il reato di percosse più lieve rispetto alle accuse mosse loro dai ricorrenti . Il Tribunale di Asti, pur negando la ricostruzione dei fatti prospettata dai due, rilevò come nel carcere di Asti ci fosse una prassi generalizzata di maltrattamenti inflitti ai detenuti considerati problematici, in un clima d’impunità dovuto al beneplacito dei dirigenti della prigione . Queste guardie subirono un procedimento disciplinare uno fu assolto, gli altri o furono sospesi temporaneamente o licenziati e poi reintegrati. Riconosciuta una deroga all’articolo 3 Cedu nei factsheet Detention conditions and treatment of prisoners sotto il profilo materiale e procedurale. Infatti, per la CEDU, i maltrattamenti inflitti in modo deliberato, premeditato ed organizzato, mentre erano sotto custodia dei secondini, costituiscono una tortura. Rileva come i giudici interni si siano sforzati di ricostruire i fatti ed individuare i responsabili di questi maltrattamenti e siano, però, stati costretti ad applicare altre fattispecie regolate dal codice penale, soggette a prescrizione, dato che all’epoca non esisteva il reato di tortura nel nostro ordinamento è stato recentemente introdotto agli artt. 613 bis e ter dalla L.110/17 dopo varie condanne della CEDU . A causa di questa lacuna nel sistema giuridico i giudici non disponevano di mezzi necessari per non lasciare impuniti i comportamenti degli agenti contrari all’articolo 3. Gafgen c. Germania [GC]del 2010,Bartesaghi Gallo ed altri c. Italia e Cestaro c. Italia nelle rassegne del 23/6/17 e 10/4/15 identiche alle odierne decisioni, stavolta relativa ai fatti della caserma Bolzaneto, Azzolina ed altri, Blair ed altri c. Italia . SEZ. IV ACHIM C. ROMANIA 24 OTTOBRE 2017, RIC.45959/11 ROM DOVERI DEI GENITORI VERSO I FIGLI ALLONTAMENTO DEI MINORI DALLA PROPRIA FAMIGLIA. L’allontanamento temporaneo dei minori, per tutelarli, è compatibile con l’articolo 8 Cedu. Per circa due anni 7 dei loro figli furono collocati presso affidatari e case famiglia, perché i servizi sociali attestarono che questa coppia rom non era in grado di assolvere ai loro doveri nei confronti dei minori non erano scolarizzati, non avevano un medico di famiglia, vivevano in una casa insalubre ed i genitori erano in precarie condizioni finanziarie. Non appena si decisero a seguire il programma di aiuti imposto dai servizi, compresero ed assolsero ai loro obblighi, migliorarono la loro condizione finanziaria e ristrutturano la loro casa, con i fondi del comune, i figli, con i quali avevano sempre mantenuto i rapporti, furono loro restituiti. Infatti le autorità hanno equamente bilanciato i contrapposti interessi, visto che questa misura temporanea era dovuta a dette difficoltà e carenze dei genitori, annullata una volta che questi le avevano risolte. Le autorità hanno dimostrato un’attitudine costruttiva nel consigliare i genitori su come migliorare la loro situazione finanziaria ed assolvere ai loro doveri per il reinserimento dei figli in famiglia ed i ricorrenti si sono mostrati collaborativi per conseguire questi obiettivi Gherghina c. Roumania [GC] del 2015 e Soares de Melo c. Portogallo del 16/2/16 .Nei factsheets Parental e Children’s rights.