RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 782, C-295/16 19 OTTOBRE 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI VENDITE SOTTOCOSTO. Vendita di un grossista a dettaglianti – Competenza della Corte – Normativa nazionale che prevede un divieto generale di vendita sottocosto – Deroghe basate su criteri non previsti dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali. La direttiva 2005/29/CE pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno va interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che contenga un divieto generale di proporre in vendita o di vendere prodotti sottocosto e che preveda motivi di deroga a tale divieto basati su criteri che non figurano nella stessa. Infatti non contempla le vendite sottocosto tra le pratiche vietate e gli Stati, pur avendo una certa discrezionalità in materia, non possono imporre misure più restrittive di quelle previste dalla stessa, nemmeno per conseguirne il fine assicurare un più elevato grado di tutela del consumatore. Nella fattispecie, poi, il consumatore trarrebbe beneficio, nei suoi acquisti realizzati presso i piccoli commercianti, dal raggruppamento degli ordini realizzato attraverso il magazzino all’ingrosso, senza il quale il rivenditore al dettaglio si troverebbe nell’impossibilità di reggere il confronto con la superiore capacità di acquisto delle grandi catene e degli ipermercati EU C 2013 154 e 2011 443 . EU C 2017 789, C-531/15 19 OTTOBRE 2017 SICUREZZA SUL LAVORO TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI PARI OPPORTUNITÀ. Lavoratrice in periodo di allattamento – Valutazione dei rischi associati al posto di lavoro – Contestazione da parte della lavoratrice interessata –Discriminazione basata sul sesso – Onere della prova. L’art. 19 § .1 Direttiva 2006/54/CE pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego dev’essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui una lavoratrice in periodo di allattamento contesta, dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale o dinanzi a qualsiasi altro organo competente dello Stato membro interessato, la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro, in quanto non sarebbe stata effettuata conformemente all’art. 4 § .1 Direttiva 92/85/CEE attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento . Spetta alla lavoratrice interessata dimostrare fatti idonei ad indicare tale errata valutazione e, quindi, la sussistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 2006/54, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Incomberà, pertanto, alla parte convenuta dimostrare che detta valutazione dei rischi è stata effettuata conformemente ai requisiti previsti dalla menzionata disposizione e che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del principio di non discriminazione. L’art. 4 Direttiva 92/85 detta le linee guida in materia rischi, categorie colpite e modalità di espletamento della valutazione , mentre l’art. 19 Direttiva 2006/54 indica i criteri per la ripartizione dell’onere della prova in caso di discriminazione diretta od indiretta la sentenza in esame ne chiarisce alcuni aspetti dubbi . La CGUE rimarca come una donna durante l’allattamento sia in una posizione delicata non paragonabile a quella degli altri lavoratori necessita di particolari attenzioni e di un ambiente atto a ciò EU C 2011 506 e 2010 561 e 674 . Nel nostro caso l’infermiera ricorrente ha chiesto invano queste tutele era esposta a rischi d’infezione e sotto stress per i turni su rotazione il SSN spagnolo e le Corti interne la giudicarono idonea a svolgere le sue mansioni. Sulla tutela del lavoro trasferimento/cessione del ramo d’impresa e le procedure accelerate negli appalti pubblici v. EU C 2017 780, C-200/16 del 20 ottobre 2017.