RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V FUCHSMANN E VERLASGRUPPE ETcomma comma GERMANIA 19 OTTOBRE 2017, RIcomma 71233 E 35030/13 DIRITTO DI CRONACA DIFFAMAZIONE TUTELA DELL’IMMAGINE MAFIA. Sei un mafioso” non c’è violazione della privacy se l’accusa è fondata, ma se è un’insinuazione giusto punire il cronista. Si tratta di due casi sovrapponibili. Nel primo un magnate dell’industria cinematografica e dei media fu accusato di aver pagato tangenti per il rilascio di una licenza televisiva in Ucraina e di aver legami con la mafia russa coma dato atto dal NYT la versione online sulle indagini della FBI sul caso era leggermente diversa da quella cartacea. Nell’altra una casa editrice fu condannata ad un esoso indennizzo oltre interessi ed oneri di legge perché nell’opera di un suo noto autore si accusava una persona di appartenere alla mafia e di essere implicata in un omicidio. In entrambi i casi i ricorsi, anche alla Consulta, furono vani. Entrambe le opere analizzavano temi di interesse pubblico e le Corti hanno operato un equo bilanciamento dei contrapposti interessi libertà di stampa e tutela dell’altrui reputazione sì che sono escluse, rispettivamente, le deroghe all’articolo 8 ed all’articolo 10. Nel primo caso inserito nei factsheets protection of reputation le Corti hanno convalidato il rifiuto della rettifica da parte del NYT la sua implicazione in detti presunti crimini era un fatto d’interesse pubblico, le dichiarazioni erano suffragate da fatti sufficientemente comprovati, erano veritiere ed il pezzo, che riguardava essenzialmente la vita professionale del ricorrente, non conteneva insinuazioni e/o dichiarazioni polemiche. Nel secondo caso, invece, s’insinuava l’appartenenza alla mafia di un terzo in deroga ai doveri etici, sì che la condanna era giusta e lecita perché volta a tutelare la reputazione dell’accusato Von Hannover c. Germania numero 2 [GC] del 2012 e Stoll c. Svizzera [GC] del 2007 . SEZ. II TEL ED OZGUR KESKIN comma TURCHIA 17 OTTOBRE 2017, RIC.36785/03 E 12305/09 LICENZIAMENTO ILLECITO DECISIONI DELLE CORTI PRESE D’UFFICIO O BASATE SU ERRORE MANIFESTO. La carenza di notifiche e di revisioni dei manifesti errori di valutazione violano l’equo processo. Entrambi i casi riguardano licenziamenti illeciti e la lesione dei diritti processuali con relative difficoltà di accedere alla giustizia. Nel primo non fu notificato il ricorso in Cassazione della PA datrice, sì che fu confermata la destituzione e perse gli arretrati e l’indennizzo riconosciuto nei precedenti gradi di giudizio. Nell’altro un ricercatore fu licenziato dal rettorato in forza di un atto privo di valore legale oggetto di una class actionumero Invocò il manifesto errore di valutazione, ma tutti i tentativi per avere una revisione della procedura per l’annullamento del licenziamento illecito furono vani. In entrambi c’è stata una deroga all’articolo 6 Cedu. Infatti nel primo il ricorrente è stato impossibilitato ad approntare una propria difesa ed ad esercitare le garanzie processuali previste da questa norma diritto al contraddittorio e parità delle armi per la mancata notifica del ricorso Bochan c. Ucraina numero 2 [GC] del 2015 e Dulaurans c. Francia del 21/3/00 .Nell’altro le Corti interne, rifiutandosi di riconoscere il manifesto errore di valutazione, hanno avallato de facto l’abuso di potere del superiore gerarchico del ricorrente facendogli perdere il posto di lavoro ed impedendogli di esercitare i propri diritti Hasan TunÇ ed altri c. Turchia del 31/1/17 ed Avontis c. Lettonia [GC del 2016 .