RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 755, C-218/16 12 OTTOBRE 2017 SUCCESSIONI RICONOSCIMENTO DI UN LEGATO SU UN BENE SITO ALL’ESTERO. Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato per rivendicazione” – Diniego del riconoscimento dei suoi effetti reali. Gli artt. 1 § .2 Lett. k ed l e 31 Regolamento UE numero 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato per rivendicazione , conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’art. 22 § .1, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione. Il testatore è libero di scegliere la legge applicabile all’intera successione quella dello Stato di cui ha cittadinanza etc. questa legge lex causae prevale su tutte le altre confliggenti leggi degli Stati in cui si trovano detti beni .Il regolamento esclude dal suo ambito di applicazione la natura dei diritti reali art. 1 § .2 Lett. K ed L . L’articolo 31 del regolamento numero 650/2012 verte non già sulle modalità di trasferimento dei diritti reali, le quali riguardano in particolare i legati per rivendicazione” o obbligatori”, ma unicamente sul rispetto del contenuto dei diritti reali, determinato dalla legge applicabile alla successione lex causae legge polacca, nda , e sul loro recepimento nell’ordinamento giuridico dello Stato membro nel quale sono invocati lex rei sitae legge tedesca, nda . Entrambe le leggi riconoscono un passaggio di proprietà con tali tipi di legato. Ergo , il trasferimento diretto di un diritto di proprietà mediante un legato per rivendicazione , come nella fattispecie quota di proprietà di un immobile sito in Germania riguarda unicamente le modalità del trasferimento di tale diritto reale al momento del decesso del testatore che il regolamento numero 650/2012, ai sensi del suo considerando 15, mira proprio a consentire, conformemente alla legge applicabile alle successioni . Su questo tema la CGUE non cita alcun precedente specifico, sì che si tratta di una nuova fattispecie. EU C 2017 757, C-278/16 12 OTTOBRE 2017 EQUO PROCESSO PENALE DIRITTO ALL’INTERPRETE ED ALLA TRADUZIONE. Traduzione di documenti fondamentali”– Nozione di documenti fondamentali” – Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore. L’art. 3 Direttiva 2010/64/UE, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un documento fondamentale , ai sensi del suo § .1, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento. Cfr EU C 2016 423, 630 e 2015 686 nelle rassegne del 5/8, 9/9/16 e 16/10/15.