RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 738, C-341/16 5 OTTOBRE 2017 TUTELA DEL COPYRIGHT BRUXELLES I AZIONI A DIFESA DEL MARCHIO. Competenza giurisdizionale, dei giudici del domicilio del convenuto ed esclusiva in materia di registrazione e validità di titoli di proprietà intellettuale – Controversia volta ad accertare la legittima iscrizione di una persona quale titolare di un marchio. L’art. 22 punto 4 regolamento CE n. 44/2001 Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio. La questione sottesa al caso riguarda il diritto d’uso di un marchio di serramenti e vedeva contrapposti una società e gli eredi dell’ideatore che l’aveva registrato per primo. Era stato ceduto, però, da questo ultimo varie volte prima di essere usato dalla convenuta, sì che gli eredi non potevano validamente affermare che fosse confluito nel loro patrimonio per diritto di successione. La CGUE, perciò, ha concluso che una controversia che non implichi alcuna contestazione della registrazione del marchio in quanto tale o della validità dello stesso esula, infatti, tanto dalla definizione di controversia in materia di registrazione o di validità di marchi”, di cui all’art. 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, quanto dallo scopo di tale disposizione. A tal proposito, occorre osservare che la questione del patrimonio personale cui appartiene un titolo di proprietà intellettuale non presenta, in generale, un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui tale titolo è stato registrato EU C 2006 457 e 1983 326 . EU C 2017 736, C-567/15 5 OTTOBRE 2017 APPALTI PUBBLICI NOZIONE DI PA AGGIUDICATRICE. Società il cui capitale è detenuto da un’amministrazione aggiudicatrice in house – Operazioni interne al gruppo. L’art. 1 § .9 comma II Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento UE n. 1251/2011 deve essere interpretato nel senso che una società che, da un lato, è detenuta interamente da un’amministrazione aggiudicatrice la cui attività consiste nel soddisfare esigenze di interesse generale e che, dall’altro, effettua sia operazioni per tale amministrazione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come organismo di diritto pubblico ai sensi di tale disposizione, purché le attività di tale società siano necessarie affinché detta amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Non incide, a tale riguardo, il fatto che il valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90%, o una parte non essenziale, del fatturato totale della società. Cfr. EU C 2008 213, 2003 300 e 1998 4. Si noti che l’Anac, con comunicazione del 29/9/17, ha aggiornato le sue linee guida n. 7/17 sull’affidamento degli appalti in house per l’entrata in vigore del d.lgs. n. 56/17.