RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V E I VARADINOV comma BULGARIA E MAZZEO comma ITALIA 5 OTTOBRE 2017, RICcomma 15347/07 E 32269/09 EQUO PROCESSO MANCATO ACCESSO ALLA GIUSTIZIA INCERTEZZA DEL DIRITTO. Una sentenza blocca l’accesso alla giustizia, ma apre la strada ad un ricco risarcimento. Nel primo caso il ricorrente si lamenta di non poter impugnare una multa per divieto di sosta perché di valore esiguo € 25 . Il secondo vede protagonisti gli eredi di una maestra cui il CdS, nel 2006, aveva riconosciuto un’ingente somma arretrati dello stipendio , senza pronunciarsi in merito al licenziamento illecito. Nelle more del giudizio di ottemperanza la PA dispose la reintegra della donna, sì che il CdS rigettò il giudizio ed il risarcimento sostenendo che il titolo che lo legittimava era stato annullato d’ufficio dalla PA. Violato l’articolo 6 Cedu in entrambi i casi. Nel primo era chiara l’assenza di rimedi ed il fatto che, dopo una sentenza della Consulta bulgara che aveva dichiarato l’incostituzionalità dei valori minimi per promuovere un’azione, lo Stato avrebbe dovuto consentire il riesame del procedimento amministrativo, cosa che non fece, impendendo, perciò, l’accesso alla giustizia del ricorrente Scordino c. Italia numero 1 [GC] del 2006 . Nell’altro il CdS avrebbe dovuto dare esecuzione alla sentenza definitiva di cui si chiedeva l’ottemperanza. L’annullamento in autotutela del titolo che aveva giustificato la restituzione degli arretrati costituisce una preclusione all’accesso alla giustizia e crea incertezza del diritto, sì che sono stati lesi l’equo processo ed i diritti economici della donna e dei suoi eredi in deroga anche all’articolo 1 protocollo1 Cedu Solomun c. Croazia del 2/4/15 e Pennino c. Italia nel quotidiano dell’8/7/14 . Riconosciuto un ricco risarcimento € 247.500 pari al credito vantato oltre € 10000 per erede oltre interessi, spese ed oneri accessori. SEZ. IV KORTVÈLYESSY comma UNGHERIA N. 3 3 OTTOBRE 2017, RIcomma 58274/15 LIMITI ALLE LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE E DI RIUNIONE SICUREZZA PUBBLICA. I problemi di viabilità non sono una giusta causa per vietare una manifestazione. Tutti i ricorsi contro il divieto di indire una manifestazione per attirare l’attenzione sulle condizioni di detenzione dei prigionieri politici furono vani. La polizia giustificò il divieto invocando la sicurezza pubblica la strada era troppo stretta per far sfilare 200 manifestanti. La CEDU ha più volte ribadito come i divieti di riunione, seppure giustificati dalla tutela di motivi imperativi e di interessi pubblici, violino, salvo rari tassativi casi, l’articolo 11 Cedu. In particolar modo in una società democratica non sono giustificabili per necessità sociali urgenti, quali scongiurare l’interruzione del traffico e problemi di viabilità, tanto più se la manifestazione è pacifica una sentenza resa a favore del ricorrente il 5/4/16 e Nurettim Aldimir +6 c. Turchia del 18/12/07 . SEZ. IV D.M.D. comma ROMANIA 3 OTTOBRE 2017, RIC.23022/13 VIOLENZA DOMESTICA ASSENZA DI TUTELE DELLE VITTIME TORTURA. La Macedonia è venuta meno ai suoi doveri di protezione del minore. Il ricorrente denunciò ripetutamente le violenze fisiche e psicologiche del padre nei suoi confronti e di quelli della madre con cui convisse dopo il divorzio per l’eccessiva durata del processo penale la pena inflitta all’uomo, per altro lieve, è stata sensibilmente ridotta. Non fu mai indennizzato. Violati gli articolo 3 e 6 Cedu nei factsheets Domestic violence e Protection of minors poiché le violenze sono durate troppo e ci sono state gravi negligenze nel tutelare il minore che non è stato indennizzato, laddove il diritto interno glielo avrebbe dovuto riconoscere anche in assenza di una sua richiesta formale. La CEDU ricorda che gli Stati hanno il dovere di adottare misure a protezione e di rafforzare gli sforzi per tutelare i minori vittime di violenza domestica la Macedonia deve perciò adeguare il suo ordinamento. In linea con Talpis c. Italia nel quotidiano del 2/3/17.