RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 725, C-73/16 27 SETTEMBRE 2017 TUTELA DELLA PRIVACY LOTTA ALLA FRODE FISCALE LISTA DI SOSPETTI EQUO PROCESSO. Sindacato giurisdizionale – Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali – Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo – Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova– Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali – Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento. Il diritto alla tutela effettiva ai sensi dell’art. 47 Carta di Nizza e il principio di effettività non ostano ad un ricorso amministrativo da esperire obbligatoriamente prima della proposizione dell’azione se le modalità di detto ricorso non pregiudicano eccessivamente l’efficacia della tutela giurisdizionale. È importante, in particolare, che l’esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, produca la sospensione della prescrizione dei diritti interessati e non provochi costi eccessivi. Osta, però, osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali conferita dalla direttiva 95/46, un elenco, come quello controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest’ultima, qualora tale persona si sia procurata l’elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di tali dati, a meno che tale rigetto sia previsto dalla normativa nazionale e rispetti al tempo stesso il contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo e il principio di proporzionalità. L’art. 7 Lett. e della stessa deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come l’elenco de qua , senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l’iscrizione in quest’ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall’altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46. Il nominativo del ricorrente era stato inserito dal fisco slovacco in un elenco di c.d. cavalli bianchi persone fisiche che fungono da prestanome per ricoprire funzioni direttive. In linea con la prassi in materia della CGUE EU C 2017 591,300 e 2015 638 nelle rassegne del 28/7 e 28/4/17 e 2/10/15 e della CEDU M.N. ed altri c. San Marino nella rassegna del 10/7/15 . EU C 2017 707, C-125/16 21 SETTEMBRE 2017 RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONE REGOLAMENTATA ONERE DI ESERCITARE SOTTO CONTROLLO DI UN PROFESSIONISTA LOCALE. Condizioni per l’esercizio della professione nello Stato membro ospitante– Requisito dell’intermediazione obbligatoria di un dentista– Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro professione nello Stato membro d’origine–Libertà di stabilimento– Restrizione– Giustificazione– Obiettivo d’interesse generale di garantire la tutela della salute pubblica– Proporzionalità. Gli artt. 49TFUE, 4 § .1 e 13 § .1 comma I Direttiva 2005/36/CE riconoscimento delle qualifiche professionali devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale stabilisca che le attività di odontotecnico devono essere esercitate in collaborazione con un dentista, nella misura in cui tale requisito è applicabile, conformemente alla normativa suddetta, nei confronti di odontotecnici clinici che abbiano conseguito le loro qualifiche professionali in un altro Stato membro e che desiderino esercitare la propria professione nel primo Stato membro sopra citato. Cfr. EU C 2015 652, 2013 591 e 430.