RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.V AXEL SPRINGER SE E RTL TELEVISION GMBH C. GERMANIA 21 SETTEMBRE 2017, RIC.51405/12 DIRITTO DI CRONACA FOTO DI INDAGATO PER OMICIDIO LIMITI. La privacy e la presunzione d’innocenza dell’indagato devono essere tutelate prioritariamente. Furono condannati per avere mostrato, senza oscurarne il volto, le immagini di un giovane accusato di omicidio, rendendolo così facilmente riconoscibile. La legge tedesca lo vieta ed impone di oscurane il viso. Tutti i ricorsi, anche presso la Consulta, furono vani. Esclusa la deroga dell’articolo 10 Cedu nei factsheets Right to protection of one’s image visto che si trattava di un privato cittadino era doveroso proteggere la sua dignità e la sua immagine tanto più che i reportages potevano influire sulla sua presunzione d’innocenza. Le pene non sono state particolarmente severe c’è stato un equo bilanciamento dei contrapposti interessi Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy c.Finlandia [GC] del 27/6/17 . SEZ.II RANDELOVIC ED ALTRI C. MONTENEGRO 19 SETTEMBRE 2017, RIC.66641/10 MIGRANTI ROM NAUFRAGI DI BARCONI DIRETTI IN ITALIA. Il Montenegro doveva fare un’indagine rapida ed efficace sull’incidente. Sono i parenti di alcuni dei 70 Rom che s’imbarcarono su una carretta diretta in Italia, ma che naufragò un sopravvissuto e furono recuperati solo 35 corpi. Non fu possibile stabilire le cause del loro decesso, s’ipotizzò l’annegamento. L’indagine aperta nel 1999 non era ancora conclusa nel 2014, anno in cui furono assolti in appello gli scafisti. Violato l’articolo 2 Cedu l’eccessiva durata del giudizio penale oltre 10 anni solo per stabilire un nuovo capo d’accusa influisce negativamente sulla qualità e la quantità di prove disponibili e l’apparente negligenza ha gettato un dubbio sulla buona fede degli investigatori. Tali ritardi hanno prolungato il dolore e le difficoltà delle famiglie delle vittime Lambert ed altri c. Francia [GC] del 2015 e Tarakhel c. Svizzera [GC] del 2014 . SEZ. V M.L. C. NORVEGIA 7 SETTEMBRE 2017, RIC.43701/14 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ ADOTTABILITÀ DEI MINORI AFFIDAMENTO A TERZI ANZICHÈ AI NONNI. L’età dei nonni è irrilevante per l’adozione del nipote, anche se non sempre questa è nel suo interesse. È una madre affetta da turbe psichiche e da sindrome di iperattività, malattia diagnosticata anche al figlio minore che, quando aveva pochi mesi, fu affidato ad una casa famiglia e poi dato in adozione a terzi. Il figlio più grande era stato affidato alla madre ed al patrigno della donna, che chiedeva che anche l’altro fosse loro affidato. Esclusa la deroga all’articolo 8 Cedu le Corti interne nel darlo in adozione a terzi hanno agito correttamente. La nonna ed il suo compagno avevano già in affido l’altro fratello e, vista anche l’incipiente vecchia, non avrebbero avuto energie sufficienti per seguire entrambi e dall’altro lato si era inserito ed aveva creato un forte legame con la famiglia adottiva, perciò non sarebbe stato nel suo interesse affidarlo ai nonni.