RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 685, C-223/16 14 SETTEMBRE 2017 APPALTI PUBBLICI RTI ESCLUSIONE DALLA GARA ITALIA. Offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine di soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Perdita delle capacità richieste da parte di tali soggetti – Normativa nazionale che ne prevede l’esclusione dalla gara e l’aggiudicazione dell’appalto a un concorrente. Gli art. 47 § .2 e 48 § .3 Direttiva 2004/18/CE procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità per l’operatore economico, che partecipa a una gara d’appalto, di sostituire un’impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni richieste successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l’esclusione automatica del suddetto operatore. Pregiudiziale sollevata dal nostro CDS. Vista l’impossibilità di modificare l’offerta dopo il deposito, consentire questa possibilità ad un solo offerente violerebbe i principi di trasparenza, par condicio e di non discriminazione. Per assurdo ciò vale anche per la sostituzione della ditta ausiliaria carente dei requisiti di legge per partecipare al bando la PA, infatti dovrebbe procedere a nuovi controlli avvantaggiando questo offerente e distorcendo la leale concorrenza. Il capogruppo è responsabile per le offerte imprecise o per le carenze delle altre partecipate al RTI, perciò è corretta la sua esclusione se queste ne sono carenti EU C 2017 338 e 2016 214 . EU C 2017 689, C-177/16 14 SETTEMBRE 2017 TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL COPYRIGHT. Abuso di posizione dominante – Nozione di prezzo non equo” – Compensi riscossi da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore – Raffronto con le tariffe praticate da altri Stati membri – Scelta degli Stati di riferimento – Criteri di valutazione dei prezzi – Calcolo dell’ammenda. Il commercio tra gli Stati membri può essere influenzato dal livello dei compensi stabiliti da un organismo di gestione dei diritti d’autore che detiene un monopolio e che gestisce altresì i diritti dei titolari stranieri, di modo che trova applicazione l’art. 102 TFUE. Per esaminare se tale organismo applichi prezzi non equi ex art. 102, comma 2 Lett. a TFUE, è opportuno confrontare le sue tariffe con quelle applicabili negli Stati confinanti ed in altri Stati membri, corrette attraverso l’indice di parità di potere d’acquisto, purché gli Stati di riferimento siano stati selezionati secondo criteri obiettivi, appropriati e verificabili e la base dei confronti effettuati sia omogenea. È possibile confrontare le tariffe praticate in uno o più segmenti di utenti specifici qualora esistano indizi del fatto che il carattere sproporzionato dei compensi verta su tali segmenti. La differenza tra le tariffe messe a confronto deve considerarsi significativa se è considerevole e persistente. Essa costituisce un indizio di abuso di posizione dominante e spetta all’organismo di gestione dei diritti d’autore in posizione dominante dimostrare che i suoi prezzi sono equi in quanto si basano su elementi obiettivi che incidono sulle spese di gestione o sulla remunerazione dei titolari di diritti. Nel caso in cui sia accertata la violazione di cui all’art. 102 comma II Lett.a TFUE, le remunerazioni destinate ai titolari dei diritti devono essere incluse, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, nel fatturato di detto organismo, a condizione che esse facciano parte del valore delle prestazioni fornite dallo stesso e che tale inclusione sia necessaria per assicurare il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione irrogata. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’insieme degli elementi del caso di specie, se tali requisiti siano soddisfatti. Cfr EU C 2016 631, 2014 110 e 1989 319, mentre sulla nozione di concentrazione si veda la EU C 2017 643, C 248/16 del 7/9/17.