RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.I BOZZA C.ITALIA 14 SETTEMBRE 2017, RIC.17739/09 LEGGE PINTO EREDITARIETÀ DEL CREDITO RITARDI NEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA. Lo Stato deve essere rapido a decidere le liti ed a pagare i suoi debiti. Classico caso dovette agire coattivamente per conto della madre ed in qualità di sua erede era deceduta nelle more del giudizio per ottenere il saldo dell’indennità speciale pensione d’invalidità .Gli fu negato l’equo indennizzo perchè la sua istanza fu presentata dopo 17 mesi anzichè i 6 ex lege dal passaggio in giudicato della sentenza per altro avvenuto con 2 anni di ritardo. Violato l’art. 6 Cedu. Per la CEDU, richiamando la giurisprudenza costante in materia, lo Stato, anche quale debitore e le Corti, che hanno deciso il caso, hanno accumulato inaccettabili ritardi nel decidere la lite, nel passaggio in giudicato della sentenza che riconosceva il credito della ricorrente e nell’eseguire coattivamente il saldo 6 mesi . Per i ritardi della PA nell’effettuare il dovuto saldo la donna ha dovuto promuovere un giudizio di esecuzione è dovere dello Stato attivarsi per risarcire rapidamente i debitori e chi è stato danneggiato dal suo operato Salvatore ed altri c. Italia, Limata ed altri c. Italia nei quotidiani del 4/6/14 e10/12/13 e Cocchiarella c. Italia [GC] del 2006 . Su questi temi si citi la GC Karoly Nagy c. Ungheria di oggi che ha confermato la decisione di prime cure non viola l’equo processo negare al religioso pastore di adire i tribunali civili per impugnare un licenziamento ingiusto, poiché lo Stato non ha alcuna giurisdizione sugli affari interni delle Chiese Lupeni Greek parrocchia cattolica ed altri c. Romania del 29/11/16 . SEZ.II ROIGAS C. ESTONIA 12 SETTEMBRE 2017, RIC.49045/13 CURE PALLIATIVE – MORTE PER CANCRO COLPA MEDICA. Lo Stato deve adottare mezzi giuridici atti a punire la malpratice ed ad indennizzare le vittime. Suo figlio, affetto da melanoma maligno con metastasi al cervello, fu sottoposto a cure palliative, interrompendo quelle classiche contro il cancro, senza il consenso suo né del malato e, dopo che fu dichiarata la morte celebrale, non fu più nutrito ed idratato. L’autopsia accertò la morte per edema celebrale dovuto alle metastasi. A suo avviso non fu condotta alcuna inchiesta sulle cause e sulle circostanze della sua morte ed il processo penale assolse i medici. Esclusa la violazione dell’art. 2 Cedu diritto alla vita lo Stato, infatti, deve adottare un sistema giuridico con mezzi atti a rilevare le circostanze, le responsabilità, a punire i colpevoli e risarcire le vittime ed eventualmente i loro eredi. Un ruolo centrale è riconosciuto alle perizie ed agli esami medici forensi. In sede penale, il diritto estone come quello italiano punisce la negligenza anche a titolo di omicidio colposo, aver procurato gravi danni alla salute altrui, mettere o lasciare una persona in una situazione di grave pericolo la ricorrente ha scelto questa via ed i giudici hanno indagato in modo rapido ed efficacie escludendo responsabilità dei medici, sulla scorta di perizie e referti forensi chiesti dalla stessa che non si era costituita PC, ma si era limitata ad una sola telefonata al numero d’emergenza della polizia per denunciare presunti maltrattamenti al figlio A.V. c. Estonia del 29/03/16 e Vukcovic ed altri c. Serbia [GC] del 25/3/14 .