RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V LACROIX comma FRANCIA 7 SETTEMBRE 2017, RIcomma 41519/12 LIBERTÀ DI CRITICA DEL CONSIGLIERE COMUNALE. Non si possono censurare le opinioni del politico/consigliere espresse nell’esercizio del suo mandato. Un consigliere comunale e membro della commissione bilancio, durante una seduta, denunciò irregolarità circa un appalto pubblico, accusando il sindaco e la sua vice. Inviò documenti via PEC al Prefetto a conferma delle sue accuse di truffa e di altri reati, ma ritenendo che non ne avesse provato la veridicità fu condannato per diffamazione. Violato l’articolo 10 Cedu la condanna per diffamazione era illecita e sproporzionata perchè chi è eletto non può essere censurato per le opinioni espresse nell’ambito del suo mandato e nell’esercizio delle sue funzioni di controllo sull’amministrazione della res publica . Aveva debitamente provato, poi, la veridicità delle accuse e dei rischi alla sicurezza stradale Karaksony ed altri c. Ungheria [GC] del 2016 . GC FABIAN comma UNGHERIA 5 SETTEMBRE 2017, RIcomma 78117/13 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DIRITTO ALLA PENSIONE RESTRIZIONI ILLECITE. Se continui a lavorare è giusto che ti sospendano il versamento della pensione. Un lavoratore andò in pensione a 47 anni continuando a lavorare per 12 nel settore privato e per 3 in quello pubblico, sì che, in quel lasso di tempo, gli fu sospesa la pensione relativa al precedente impiego. In prime cure v. rassegna del 23/12/15 fu ravvisata una deroga agli artt. 14 e 1 protocollo 1 Cedu, ritenendo che la riforma della legge sulle pensioni fosse discriminatoria. La GC l’ha, invece, esclusa nei factsheets Work-related rights . Infatti era corretto, per preservare le finanze pubbliche ed il sistema pensionistico, sospendergli temporaneamente questa erogazione, avendo lo Stato ampio margine discrezionale in materia e rispettando detti fini legittimi. Ha potuto scegliere tra continuare a percepire la pensione e lasciare il suo incarico di pubblico funzionario o, come ha preferito, mantenerlo e vedersi sospesi i versamenti non è mai restato senza mezzi di sostentamento. Non è stato in grado di dimostrare la discriminazione tramite paragoni pertinenti tra i due settori. Essendo un pubblico impiegato era lo Stato, in qualità di suo datore, a decidere le modalità di gestione del personale e, nella sua veste di ente gestore dei fondi pensionistici, quelle di versamento della pensione Sargsyan c. Azerbaijan [GC] del 2015 e Mauriello c. Italia del 13/9/16 . SEZ. II BAYRAM KOÇ , BOZKAYA E TURK comma TURCHIA 5 SETTEMBRE 2017, RICC.38907,46661,22744/09 EQUO PROCESSO DIRITTO ALL’ASSISTENZA LEGALE. I diritti dell’indagato devono essere sempre garantiti. Furono condannati in base a confessioni, poi, ritrattate in parte ed alle prove raccolte durante l’interrogatorio sugli atti di violenza commessi quali appartenenti ad un’organizzazione illegale non erano assistiti da un legale. Ravvisata una violazione dell’articolo 6 § § .1 e 3 Cedu le autorità hanno omesso di avvertire gli imputati, durante le indagini preliminari, sui loro diritti fondamentali rimanere in silenzio per non autoincriminarsi, avere l’assistenza di un legale etc. . Questi sono stati resi noti solo dopo la confessione e le dichiarazioni usate, poi, nella fase processuale per condannarli. Per la CEDU questa violazione non è sanata dal rispetto delle garanzie processuali e dall’aver fornito, durante il giudizio, queste dovute informazioni sono stati lesi i loro diritti all’equo processo ed alla difesa Simeonovi c. Bulgaria[GC] del 2017 e Saduz c. Turchia [GC] del 2008 .