RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 483, C-9/16 21 GIUGNO 2017 SICUREZZA E LOTTA AL TERRORISMO CONTROLLI ALLE FRONTIERE. Le norme che reintroducono i controlli sull’identità delle persone, nelle stazioni e nella zona sino a 30 Km dal confine comune con altri Stati contraenti dell’accordo di Schengen, indipendentemente dal comportamento della persona interessata o dall’esistenza di circostanze particolari sono compatibili col diritto dell’UE? Gli artt. 67 § 2 TFUE, 20 e 21 Regolamento CE 562/2006 c.d. Codice delle frontiere Schengen ostano con i controlli previsti nel primo caso, volti a prevenire reati contro la sicurezza delle frontiere nonchè l’ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio, salvo che tale normativa preveda la necessaria delimitazione di tale competenza, garantendo che l’esercizio pratico della stessa non possa avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Nel secondo non ostano all’identificazione ed alla verifica dei documenti identificati che consentono l’attraversamento delle frontiere sia sui treni che nelle stazioni, consentendo alla polizia di fermare per breve tempo ed interrogare terzi per detti fini, qualora tali controlli siano fondati su informazioni concrete o sull’esperienza della polizia di frontiera, a condizione che il diritto nazionale assoggetti l’esercizio degli stessi a precisazioni e limitazioni che indichino l’intensità, la frequenza e la loro selettività, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Siffatti controlli e le restrizioni alle libertà altrui sono legittimati secondo rigidi criteri internazionali sono leciti perché preordinati alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza interna nell’ottica della prevenzione e repressione del terrorismo, dell’immigrazione clandestina e della criminalità. La soppressione dei controlli alle frontiere ai sensi di dette norme non preclude agli Stati di adottarne altre che impongano ai viaggiatori documenti che ne consentano l’identificazione anche per non inficiare i fini prefissi dalla soppressione delle frontiere. Si noti che la contestata norma tedesca è relativa non ai controlli alle frontiere, ma sul territorio nazionale EU C.2012 508 e 2010 363 EU C 2017 303, C-632/15 26 APRILE 2017 GUIDA DI CICLOMOTORI SENZA PATENTE OBBLIGO DI PATENTE SICUREZZA STRADALE. È lecito chiedere la patente per guidare ciclomotori? Le disposizioni della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida, segnatamente l’art. 13 § .2, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, adottata per trasporre tale direttiva nel diritto nazionale, che ponga fine all’autorizzazione di guidare ciclomotori senza essere titolare di una patente di guida, il cui rilascio è subordinato al superamento di prove o di esami simili a quelli previsti per la guida di altri veicoli a motore. L’art. 4 indica le varie forme di patente e di titoli ad essa equivalente e la direttiva vige dal 19/1/13 , la cui ratio è garantire la sicurezza stradale, regola anche le fattispecie per le quali non è richiesta la patente, come nel nostro caso. La restrizione della legge rumena è, perciò, lecita perché volta a conseguire i fini della direttiva, considerando che la maggior parte degli incidenti è provocata da giovani alla guida di questi mezzi obbligarli a seguire un corso e superare delle prove è un modo per responsabilizzarli, per migliorare la sicurezza della circolazione stradale e prevenire sinistri EU C 2012 240 .