RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I, BARNEA E CLADARARU comma ITALIA 22 GIUGNO 2017, RIcomma 37931/15 TUTELA DEI MINORI ADOTTABILITÀ ROM PRESUNTA COMPRAVENDITA DI MINORE. L’assenza di validi motivi per separare una bimba rom dalla famiglia viola l’articolo 8 Cedu. Una famiglia di Rom che, all’epoca dei fatti, viveva in un campo nomadi, giungeva in Italia e chiese aiuto ai servizi sociali, ma gli fu rifiutato, sì che affidarono comma 28 mesi ad E.M., autorizzandola a passare del tempo con lei nel suo appartamento. La donna, un giorno che ospitava C., fu arrestata per truffa e la polizia sospettando una compravendita in cambio dell’appartamento, senza aprire alcuna indagine, collocò la bimba in una casa famiglia. Malgrado alcune perizie ed una sentenza della CDA di Torino del 2012 favorevoli alla reintroduzione nella sua famiglia, visti i forti legami con la stessa, ci vollero sette anni per il ricongiungimento. Le Corti hanno ignorato e non eseguito l’ordine di ricongiungimento ed i servizi sociali sono rimasti inerti, procrastinandolo per sette anni per futili motivi non ricorreva alcuna valida e grave ragione per interrompere i legami familiari. Le nostre autorità sono, perciò, venute meno ai loro doveri non effettuando i dovuti sforzi per il rispetto dei diritti alla serenità familiare ed alla privacy dei ricorrenti Zhou c. Italia e S.H. c. Italia nei quotidiani del 23/1/14 e 14/10/15 . Nei factsheets Protection of minor e Parental rights. SEZ. I, CASO JOHANNESSON ED ALTRI comma ISLANDA 18 MAGGIO 2017, RIC.22007/11 NE BIS IN IDEM SANZIONE PENALE ED AMMINISTRATIVA REATI FISCALI. Viola il ne bis in idem un lasso di tempo troppo ampio tra il processo amministrativo e quello penale. Sono due persone fisiche ed una società che omisero d’inserire alcuni dati, anche relativi agli utili ed ai dividendi ricevuti da una ditta, che, a sua volta, aveva omesso di dichiarare i ricavi della vendita di rami di una controllata. Nove mesi dopo che la condanna ad una sanzione amministrativa ed alla maggiorazione d’imposta era divenuta definitiva fu iniziato il processo penale che portò alla condanna delle persone fisiche per frode fiscale aggravata. Per la CEDU c’è una violazione dell’articolo 4 protocollo 7 Cedu divieto di ne bis in idem per escludere che una persona sia stata punita due volte per gli stessi fatti il legame, materiale e temporale, tra le due procedure deve essere molto stretto. Orbene l’eccessivo lasso di tempo tra le due procedure 9 mesi ha fatto venire meno il legame temporale e quindi è stata ravvisata una deroga a detto divieto A. e B. c. Norvegia [GC] nella rassegna del 18/11/16 . Irricevibile il ricorso della società. Inserito nei factsheets Taxation e Droit a n’etre pas jugé ou puni deux fois.