RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 523, C-290/16 6 LUGLIO 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI BIGLIETTI AEREI INDICAZIONE DEI PREZZI E DELLE TASSE. Onere di pubblicare le tariffe indicando i prezzi, le tasse, supplementi etc.– Costi aggiuntivi in caso di annullamento del volo– Clausole vessatorie. Ai sensi dell’articolo 23 § .1 terza frase Regolamento 1008/2008/ Ce norme comuni sulla prestazione di servizi aerei il vettore nel pubblicare le tariffe deve indicare separatamente le diverse voci prezzo, tasse, supplementi etc. costitutive del prezzo finale da pagare, senza che esse siano incluse, nemmeno in parte, nelle tariffe passeggeri. L’articolo 22 § .1 non osta all’applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva sulle clausole abusive possa condurre alla dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che abbiano annullato la loro prenotazione o non si siano presentati a un volo. Sul punto si rinvia a quanto già esplicato nelle note alle EU C 2015 11 e 2014 2232 nei quotidiani del 16/1/15 e 18/7/14. Il 26/6/17 la CGUE ha emesso il parere EU C 2017 592 Avis 1/15 sull’accordo sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione PNR , previsto tra l’UE ed il Canada non può essere concluso nella sua forma attuale perché incompatibile con i principi cardine dell’UE. Infatti, seppure sono essenzialmente ammissibili il trasferimento, la conservazione e l’uso sistematico di tutti i dati dei passeggeri per la sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo, alcune disposizioni della bozza dell’accordo violano il diritto fondamentale alla privacy, poiché sono prive delle dovute garanzie e violano il principio di certezza del diritto, eccedendo quanto necessario per il conseguimento di questi fini legittimi v. amplius note alle sentenze EU C 2016 970 e 2014 238 nei quotidiani del 22/12/16 ed 8/4/14 . EU C 2017 432, C-541/15 8 GIUGNO 2017 DIRITTO AL NOME MODIFICA DEL NOME DOPPIA CITTADINANZA RICONOSCIMENTO IN ALTRI STATI . Un cittadino, con doppia cittadinanza che ha cambiato il proprio nome, nel periodo in cui non risiedeva abitualmente nel proprio Stato di nascita, può chiedere di registrare la rettifica nel suo attuale Stato di residenza? L’articolo 21TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a che l’ufficio dello stato civile di uno Stato membro rifiuti di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile il nome legalmente ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro, di cui egli parimenti possiede la cittadinanza, e corrispondente al suo nome di nascita, sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordina la possibilità di ottenere una siffatta trascrizione tramite dichiarazione all’ufficio dello stato civile alla condizione che tale nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale in tale altro Stato membro, a meno che esistano nel diritto nazionale altre disposizioni che consentano effettivamente il riconoscimento di detto nome. Cfr EU C 2017 177,2016 401 e 2011 291.