RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 591, C-348/16 26 LUGLIO 2017 EQUO PROCESSO RICORSO CONTRO RIFIUTO DI ASILO-RIGETTO DE PLANO DELLO STESSO NUOVA FATTISPECIE -ITALIA. Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva– Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale– Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente. La direttiva 2013/32/UE sulla protezione internazionale artt. 12,14,31 e 46 letti alla luce dell’art 47 Carta di Nizza deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, lo respinga inaudita altera parte qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, purchè occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale ex articolo 14 ed in tal caso il verbale o la sua trascrizione sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo ai sensi dell’articolo 17 § .2 paragrafo 2 e qualora il giudice adito possa disporre, se necessario, l’audizione del richiedente asilo/rifugio per l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto ai sensi dell’articolo 46 § .3 paragrafo 3, di tale direttiva. È la prima volta che viene codificato questo principio di diritto. Pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Milano in merito alla compatibilità dell’articolo 19 comma 9 Dlgs 150/11 come modificato dal Dlgs 142/15, che recepisce questa direttiva e l’analoga D.2013/33 col diritto dell’UE se sono rispettati il diritto all’equo processo e le garanzie processuali previste dall’articolo 47 Carta di Nizza, sovrapponibile all’articolo 6 Cedu, non si potrà negare tale compatibilità. Sui criteri per l’analisi della domanda d’asilo e l’individuazione dello Stato competente ad analizzarla si vedano le odierne EU C 2017 585, 586 e 587, C-490/16, 646/16 e 670/16. Sempre relativamente all’Italia oggi la CGUE ha pubblicato le EU C 2017 597 e 593, C-112/16 e 560/15 sull’assegnazione delle radiofrequenze digitali, tenendo conto anche di quelle analogiche esercite illegalmente e la EU C 2017 589 , C-196 e 197/16 sulla VIA per la realizzazione d’impianti a biogas. EU C 2017 617, C-175/16 26 LUGLIO 2017 TUTELA DEI LAVORATORI CUSTODIA DI MINORI AFFIDATA A TERZI. Organizzazione dell’orario di lavoro – Indennità complementari– Associazione di tutela dell’infanzia– Genitori del villaggio dei bambini”– Assenza temporanea dei genitori” titolari– Lavoratrici impiegate in veste di genitori” sostituti– Nozione L’articolo 17 § .1 Direttiva 2003/88/CE organizzazione dell’orario di lavoro deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad un’attività subordinata, come quella di cui al procedimento principale, consistente nell’accudire bambini nelle condizioni di un ambiente familiare, in sostituzione della persona incaricata in via principale di tale missione, qualora non sia dimostrato che l’orario di lavoro, nel suo complesso, non sia misurato o predeterminato o che possa essere stabilito dal lavoratore stesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. I ricorrenti erano genitori sostituti , operanti in vece di quelli titolari se assenti ferie, malattia etc. , all’interno di un villaggio di minori in cui sono ospitati bimbi secondo un’organizzazione e programmi educativi stabiliti dalla società gestrice, da cui pretendevano conguagli salariali. Secondo la CGUE, dato che l’orario è fissato dal datore, non è invocabile l’articolo 17, perché prevede deroghe ai principi generali di questa direttiva artt. 3-6, 8 e 16 quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi EU C 2015 578 nel quotidiano del 10/9/15 .