RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2017 572, C-206/16 20 LUGLIO 2017 OPA POTERI DELLA CONSOB – TUTELA DEGLI AZIONISTI-ITALIA. Possibilità di rettificare il prezzo dell’offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati– Normativa nazionale che prevede la possibilità per l’autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori. L’articolo 5 § .4 comma 2 Direttiva 2004/25/CE opa deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale articolo 106 Dlgs 58/98 che consente all’autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un’offerta pubblica di acquisto in caso di collusione senza precisare le condotte specifiche che caratterizzano tale nozione, a condizione che l’interpretazione della suddetta nozione possa essere desunta da tale normativa in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno. Pregiudiziale sollevata dal CDS. Il termine collusione , la cui nozione è astratta ed indeterminata, può essere usato per indicare le circostanze in base alla quali un prezzo equo possa esser modificato anche se nell’ordinamento nazionale assume diversi significati EU C 2010 14 e 2005 223 . EU C 2017 573, C-357/16 20 LUGLIO 2017 TUTELA DEI CONSUMATORI E DELLA CONCORRENZA CESSIONE DEI CREDITI RECUPERO CREDITI DA PARTE DEL CESSIONARIO. Credito al consumo–Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore–Nozione di prodotto”– Misure di recupero attuate parallelamente all’intervento di un ufficiale giudiziario. La direttiva 2005/29/CE pratiche commerciali sleali deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione materiae il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Rientrano nella nozione di prodotto , ai sensi dell’articolo 2, lett. c le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito. A tal proposito, non rileva la circostanza che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata. Cfr. EU C 2013 574. EU C 2017 575, C-287/16 20 LUGLIO 2017 RCA FALSO IN ATTO PRIVATO CONTRATTO NULLO. False dichiarazioni sulla proprietà del veicolo e sull’identità del suo conducente abituale e/o difetto di interesse economico alla sua conclusione Inopponibilità a terzi vittime liceità. Gli articolo 3 § .1 Direttiva 72/166/CEE RCA risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità e 2 § .1 Direttiva 84/5/CEE RCA devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che abbia per effetto l’opponibilità ai terzi vittime, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, della nullità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto dovuta a false dichiarazioni iniziali del contraente dell’assicurazione in merito all’identità del proprietario e del conducente abituale del veicolo considerato, o alla circostanza che la persona per conto o in nome della quale tale contratto di assicurazione è stato stipulato non aveva interesse economico alla conclusione del contratto stesso. È una lite tra le Isvap svizzera e portoghese oltre al proprietario dell’auto ed agli eredi dell’altro conducente per ottenere l’indennizzo per la morte di un cittadino svizzero in Portogallo prima riconosciuto e poi revocato. L’articolo 2 esclude che l’assicurazione possa risarcire terze vittime esclusivamente se prova che l’auto era stata rubata EU C 2011 799 e EU C 2017 576, C-340/16 di oggi sull’indennizzo al datore di lavoro della vittima .